Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-04-2011) 26-05-2011, n. 21061 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata ordinanza il tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, confermò la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal locale giudice per le indagini preliminari nei confronti di S.M., ritenuto gravemente indiziato dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di cessione di un quantitativo di kg. 181 di tali sostanze; ciò sulla base, essenzialmente, di elementi tratti da intercettazioni di comunicazioni e da servizi di osservazione;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del S., denunciando vizio di motivazione e violazione di legge sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che il tribunale avrebbe indebitamente ritenuto di poter integrare la motivazione contenuta nel provvedimento applicativo della misura cautelare laddove, essendo detta motivazione costituita quasi soltanto dalla letterale trascrizione della richiesta del pubblico ministero, essa avrebbe dovuto essere considerata come del tutto apparente e, quindi, inesistente, sì da escludere la possibilità della sua integrazione da parte del giudice del riesame ma imporre piuttosto la declaratoria di nullità del suindicato provvedimento.
Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, il potere di integrazione, da parte del tribunale del riesame, della motivazione contenuta nel provvedimento applicativo della misura cautelare va escluso soltanto nel caso in cui detta motivazione sia graficamente mancante ovvero si risolva in mere clausole di stile (in tal senso, fra le altre: Cass. 3^, 11 ottobre – 12 novembre 2007 n. 41569, Verdesan, RV 237903; Cass. 4^, 8 luglio – 26 novembre 2004 n. 45847, Chisari, RV 230415); condizione, questa, che, come pure questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass. 4^, 14 novembre 2007 – 28 gennaio 2008 n. 4181, Benincasa, RV 238674), non è ravvisabile per il solo fatto che vi sia stato un integrale recepimento, da parte del giudice per le indagini preliminari, della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero, quando risulti comunque dimostrato che il giudice ha preso cognizione delle ragioni indicate in detta richiesta e le ha fatte proprie;

b) alla stregua di tali principi, quindi, appare del tutto infondato l’assunto difensivo secondo cui la motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare sarebbe stata da considerare meramente apparente e, pertanto inesistente, tanto più in quanto nello stesso ricorso si riconosce che il giudice per le indagini preliminari aveva comunque fatto delle proprie considerazioni, pur definendosi le stesse come puramente "apodittiche"; il che vale però proprio a dimostrare che la motivazione dell’ordinanza cautelare poteva considerarsi, tutt’al più, insufficiente (e, pertanto, integrabile) ma non apparente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *