Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 26-05-2011, n. 21239 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 luglio 2010, depositata il 2 agosto 2010, la Corte d’appello di Firenze, in funzione di Giudice dell’esecuzione, decidendo sulla destinazione della somma di L. 21.160.000, sottoposta a sequestro in data 10 agosto 2001 nell’ambito delle indagini a carico di B.K. per i reati di cui agli artt. 455, 648 e 477-482 cod. pen., e depositata nel libretto nominativo giudiziario n. 108316/L, ha disposto la devoluzione della somma in favore della Cassa delle ammende, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 154, comma 3.

Il Giudice dell’esecuzione ha motivato la decisione osservando che il difensore aveva dedotto, a sostegno dell’istanza di proroga del termine, di essere nell’impossibilità di rintracciare il B., e rilevando che ciò confermava la di lui irreperibilità, mentre non poteva essere concessa la chiesta proroga.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di B.K. chiedendone l’annullamento, sul rilievo che il diniego della chiesta proroga per rintracciare il suo assistito viola la legge penale, sostanziale e processuale, e i principi della Costituzione, e contestando in parte i presupposti del disposto sequestro della somma "regolare come provenienza". 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, contenente generica lamentazione e aspecifico.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Risulta dagli atti che la somma di denaro, oggetto dell’ordinanza impugnata, è stata sequestrata nell’ambito del procedimento penale a carico di B.K., unitamente ad altre cose pertinenti ai reati, e quindi versata in un libretto giudiziario. Di detta somma sono stati ordinati il dissequestro e la restituzione all’imputato con sentenza del Tribunale di Firenze del 26 maggio 2006, confermata dalla sentenza del 5 giugno 2009 della Corte d’appello di Firenze, divenuta definitiva.

Il Giudice dell’esecuzione, individuato nella Corte d’appello di Firenze, a seguito di richiesta del difensore volta a ottenere, con riferimento al detto provvedimento di dissequestro, ulteriore termine per rintracciare il suo assistito e fargli ritirare la somma, ha disposto, a norma del D.L. n. 115 del 2005, art. 154, la devoluzione della somma in favore della Cassa delle ammende, sussistendo l’irreperibilità dell’avente diritto alla restituzione, confermata dal contenuto dell’istanza, e non essendo concedibile la chiesta proroga.

3. Il D.P.R. 30 maggio 1992, n. 115, art. 154, comma 3, sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 9-bis, convertito con modificazioni nella L. 17 agosto 2005, n. 168, così rettificata l’erronea indicazione del richiamo normativo nella motivazione dell’ordinanza, dispone che, se l’avente diritto alla restituzione delle somme di denaro sequestrate è irreperibile, deve esserne disposta la devoluzione delle somme alla Cassa delle ammende.

4. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio normativo, avendo rilevato l’irreperibilità del condannato, peraltro confermata dalla difesa e non contestata con il ricorso proposto.

Nè il Giudice era tenuto a concedere la chiesta proroga per la decisione sulla destinazione della somma di denaro in oggetto, essendo la disciplina normativa in materia di destinazione dei beni sequestrati e del ricavato della loro vendita, di restituzione degli stessi all’avente diritto e di devoluzione del denaro allo Stato, in presenza dei presupposti di legge, improntata a poteri officiosi del giudice e a specifiche cadenze temporali per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, evitare aggravio di spese di custodia o altro a carico dello Stato e assicurare la pronta devoluzione allo stesso di somme giacenti con modalità infruttifere presso poste o banche, come già rilevato da questa Corte (Sez. 1, n. 10273 del 08/02/2008, dep. 06/03/2008, De Lassis Presbiteri, Rv. 239566).

Neppure rileva la contestazione, tardivamente introdotta dal ricorrente in questa sede, in ordine alla parziale insussistenza dei presupposti del disposto sequestro, essendo stata verificata tale deduzione nella competente sede di merito, dove il dissequestro è stato disposto con sentenza definitiva, e discutendosi in questa sede della sola destinazione della somma di denaro già dissequestrata.

5. Le censure svolte con il ricorso, che solo nella forma denunziano vizio ammissibile in sede di legittimità, traducendosi in generiche critiche e contestazioni, determinano l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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