Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 26-05-2011, n. 21237 Provvedimenti impugnabili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

egli atti al Tribunale di Latina per nuovo esame.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2 luglio 2010, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sull’istanza del 24 marzo 2010, avanzata nell’interesse di P.E.A. ai sensi degli artt. 666 e 670 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma "per quanto di eventuale competenza", rilevando che:

– al fine della decisione era stata disposta l’acquisizione del fascicolo relativo al procedimento penale a margine (n. 2053/06 R.G. Trib.);

– la Cancelleria aveva comunicato che il fascicolo era stato trasmesso alla Corte d’appello di Roma con udienza fissata per il 18 novembre 2010;

– il Tribunale, in mancanza del fascicolo e di allegazione difensiva, non poteva decidere;

– gli atti dovevano essere trasmessi alla Corte d’appello, "anche perchè la questione di cui al punto 2) dell’istanza potrebbe essere risolutiva e decidibile dalla Corte". 2. Avverso detta ordinanza ricorre, per mezzo del suo difensore, P.E.A., che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi, cui premette che:

– il 15 gennaio 2010 era stato notificato a esso ricorrente ordine di esecuzione del 15 dicembre 2009 relativo alla sentenza del 30 maggio 2008 del Tribunale di Latina, esecutiva il 24 novembre 2008, di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il delitto di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., oltre pene accessorie;

– la sentenza del 30 maggio 2008 era stata depositata oltre il termine di novanta giorni;

– l’ordine di esecuzione non era stato notificato al difensore della fase di merito per erronea indicazione di altro difensore;

– al giudice dell’esecuzione si era chiesto di dichiarare non esecutiva la sentenza e di disporre la rinnovazione della notificazione non eseguita validamente, e in ogni caso la restituzione nel termine.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e/o c) e/o e), in relazione agli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., per illegittimità del provvedimento che dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello, e in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, per omessa e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente, in particolare, rileva che il Tribunale di Latina, quale giudice dell’esecuzione funzionalmente competente a conoscere dell’incidente di esecuzione proposto, non doveva trasmettere gli atti alla Corte d’appello, senza formalmente dichiararsi incompetente, mentre poteva, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 5, chiedere alla stessa Corte la trasmissione degli atti e attivarsi d’ufficio, avendo la difesa già assolto l’onere di allegazione delle circostanze rilevanti.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’assoluta e totale abnormità e impugnabilita dell’ordinanza di trasmissione degli atti, sul rilievo che la stessa è del tutto avulsa strutturalmente e funzionalmente dai predeterminati schemi normativi poichè il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Corte d’appello per la ritenuta impossibilità di decidere senza gli atti necessari, senza affermare la propria incompetenza quale giudice dell’esecuzione, e sul rilievo che la mancanza di una formale e sostanziale dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale, che si è limitato alla trasmissione degli atti, comporta "una anomala e insuperabile stasi del procedimento". 3. Il Procuratore Generale in sede ha depositato requisitoria scritta, chiedendo disporsi l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Latina per nuovo esame.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, essendo abnorme il provvedimento adottato dal il Tribunale di Latina.

2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l’intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d’impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304, e da ultimo, ex plurimis, Sez. 2, n. 18197 del 20/04/2010, dep. 13/05/2010, P.M. in proc. Palella, Rv.

247535).

In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, dep. 08/08/1996, P.M. in proc. Cammarata, Rv. 206060;

Sez. 1, n. 2383 del 19/05/1993, dep. 19/07/1993, La Ruffa e altro, Rv. 195510; Sez. 6, n. 4121 del 19/11/1992, dep. 26/01/1993, Bosca, Rv. 192943; Sez. 5, n. 1338 del 22/06/1992, dep. 03/08/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559).

Si è anche osservato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite. Si è, inoltre, precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell’organo che l’ha prodotto, determini una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un’indebita regressione ad una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, dep. 05/07/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, dep. 12/05/2010, P.G. in proc. Mazzola, Rv. 247137; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, dep. 22/02/2008, P.M. in proc. Mocavero, Rv. 239278; Sez. 5, n. 41366 del 20/09/2004, dep. 25/10/2004, P.M. in proc. Personale PP.TT. Avigliano, Rv. 230007;

Sez. 2, n. 31430 del 28/04/2003, dep. 24/07/2003, Calcopietro, Rv.

226446; Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, dep. 26/06/2003, P.G. in proc. Bigia, Rv. 225857; Sez. 1, n. 12568 del 05/03/2002, dep. 29/03/2002, P.M. in proc. De Tata, Rv. 221081; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. 1, n. 4023 del 11/06/1996, dep. 25/07/1996, P.M. in proc. Settegrana, Rv.

205358; Sez. 3, n. 2853 del 14/07/1995, dep. 08/09/1995, P.M. in proc. Beggiato e altri, Rv. 205406; Sez. 5, n. 1465 del 11/03/1994, dep. 18/04/1994, P.M. in proc. Luchino e altro, Rv. 197999).

3. Il provvedimento, impugnato con l’osservanza delle forme e dei termini ordinar prescritti dalla legge processuale per l’ammissibilità del ricorso per cassazione (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221), può farsi rientrare in detta categoria.

La trasmissione degli atti alla Corte d’appello "per quanto di eventuale competenza" disposta dal Tribunale di Latina – adito con incidente di esecuzione in relazione alla prospettata questione della esecutività della sentenza emessa dallo stesso Giudice ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 3, – sul presupposto della preclusione della decisione, in mancanza del fascicolo e di allegazione difensiva, e della decidibilità da parte della Corte della questione risolutiva della restituzione in termini, non è prevista da alcuna norma processuale, e non è ricavabile da una ricostruzione sistematica del processo penale.

E invero, il Giudice dell’esecuzione, non incompetente ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., nè dichiaratosi tale, non può astenersi dal decidere perchè la documentazione ritenuta rilevante a tal fine non sia stata acquisita, omettendo di applicare la previsione normativa dell’art. 666 c.p.p., comma 5, che, disciplinando l’attività probatoria in sede esecutiva, riconosce al giudice dell’esecuzione poteri officiosi, incompatibili con il ritenuto omesso assolvimento dell’onere di allegazione della parte, e dispone che il giudice possa chiedere alle autorità competenti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno e, occorrendo, assumere prove nel contraddittorio delle parti. Nè la questione della restituzione in termini, quando è presentata istanza ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 3, esula dalla cognizione del giudice dell’esecuzione.

Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto adempiere all’incombente, fissato dalla suddetta norma, di attivarsi d’ufficio per conseguire la disponibilità, anche in copia, degli atti già individuati come rilevanti al fine di decidere in merito all’istanza del ricorrente.

4. Il provvedimento impugnato si pone, pertanto, come atto non solo strutturalmente abnorme per essere espressione di un potere non attribuito al giudice dell’esecuzione, ma anche funzionalmente abnorme per aver determinato un’indebita stasi del procedimento e una mancata risposta alle richieste.

L’abnormità, strutturale e funzionale, dell’ordinanza impugnata ne impone l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Latina.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Latina.

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