T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 434 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato a mezzo servizio postale in data 19 agosto 2010 e depositato il successivo giorno 27, con cui il sig. M.R. ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Vice Prefetto di Frosinone dott. Di Donato, con riferimento alla istanza per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata presentata dal suo datore di lavoro, comunica che "allo stato la stessa non può avere esito favorevole";

Considerato, che l’Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone – costituitosi in giudizio in data 10 settembre 2010 – con produzione del 20 ottobre 2010 ha depositato il decreto n. 9828.16B/6G.P.A./1 AREA del 2.2.2010 a firma del Prefetto dott. Maddaloni, con cui l’istanza del sig. R. per il rinnovo della qualifica di guardia giurata e stata rigettata sul presupposto che lo stesso "si è reso responsabile dei reati previsti dagli artt. 624 e 625 del C. P." e che "è risultato essere frequentatore di persone con gravi pregiudizi penali, per i reati di induzione e sfruttamento della prostituzione, associazione di tipo mafioso, estorsione e ricettazione";

Rilevato, che detto provvedimento non è stato oggetto di impugnazione;

Ritenuto, che l’interesse del ricorrente alla coltivazione dell’odierno ricorso sia venuto meno in quanto nessuna utilità potrebbe derivargli dall’annullamento della nota a firma del Vice prefetto Di Donato, stante la validità e l’efficacia del provvedimento a firma del Prefetto Maddaloni, peraltro ampiamente motivato;

Ritenuto che le spese devono seguire la soccombenza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 758/10, lo dichiara improcedibile.

Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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