Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-03-2011) 26-05-2011, n. 21208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 5.12.2007 il Tribunale di Treviso dichiarava non doversi procedere nei confronti di H.S. per mancanza di querela, esclusa l’aggravante dell’art. 625 c.p., n. 2, in ordine al delitto di tentato furto di tre CD esposti in vendita nell’ipermercato Panorama di (OMISSIS) che l’imputato aveva occultato all’interno della giacca.

Fatto commesso il (OMISSIS).

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il P.M., e questa Corte in data 26.11.2008 annullava la suddetta sentenza, affermando il principio di diritto che, qualora risulti che la merce sottratta è stata occultata sulla persona, ricorre l’aggravante del mezzo fraudolento, e quindi il reato è perseguibile d’ufficio.

La Corte d’appello di Venezia, quale giudice del rinvio, con sentenza in data 19.7.2010, dichiarava H. responsabile del delitto di cui all’art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2 allo stesso contestato e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa. Nella motivazione la Corte ha messo in evidenza che, dalle dichiarazioni rese in qualità di teste da B. M., era risultato che H. aveva occultato i tre CD all’interno della fodera della giacca.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, chiedendone l’annullamento, in quanto il principio di diritto affermato con la menzionata decisione della Corte di Cassazione si poneva in contrasto con altra pronuncia della stessa Corte (Sez. 6, sent. 27.4.2006 n. 24232) dalla quale si evince che l’occultamento dei beni sottratti sotto le vesti del soggetto agente non integra la circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2.

Secondo il ricorrente, non sarebbe configurabile l’ipotesi di furto senza che vi sia una qualche forma di occultamento dell’oggetto rubato.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato per un duplice profilo.

Sotto un primo aspetto, deve rilevarsi dalla motivazione della sentenza impugnata che l’imputato aveva posto in essere una forma di occultamento dei tre CD sottratti, nascondendoli all’interno della fodera della giacca che indossava.

Sotto altro aspetto, deve essere ribadito che, per giurisprudenza costante (V. ex multis Sez. 3 sent. n. 4611 del 20.12.1995, Rv.

204568), nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte con riferimento al caso specifico ed è del tutto irrilevante che la Cassazione, anche a Sezioni Unite, abbia nel frattempo indicato un orientamento del tutto opposto. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 2000), al versamento della somma alla Cassa delle Ammende indicata nel dispositivo, ritenuta congrua da questa Corte.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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