T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 433 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato il 27.9.2007 e depositato il successivo 23 ottobre (R.G. 946/07), la signora V.T. ha impugnato l’ordinanza n. 209 del 31.7.2007 con cui il dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio del comune di Formia ha ordinato la rimozione di una struttura in ferro del tipo pergolato e di una struttura in alluminio anodizzato di forma trapezoidale realizzate sull’immobile di proprietà in località Maranola, in area ricadente in zona "A" Centro Storico di Maranola del vigente PRG.

Presupposti del descritto provvedimento sono:

– per quanto riguarda il pergolato, l’inottemperanza della ricorrente alla richiesta di integrazione documentale relativa alla DIA presentata in data 16..1.2006;

– per quanto riguarda la struttura trapezoidale, l’inesistenza di alcun titolo abilitativo.

2) Con ordinanza n. 780 del 10.11.2007, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare con riferimento al manufatto oggetto della DIA (il pergolato) rilevando che "il potere inibitorio e/o repressivo risulta esercitato dal Comune oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 23 del DPR n. 380/01.

3) Con ricorso notificato il 13 ottobre 2009 e depositato il successivo 9 novembre (R. G. 923/09), la signora T. ha impugnato l’ordinanza n. 313 del 18.8.2009 con cui il comune di Formia, richiamata la descritta ordinanza di questa Sezione n. 780/2007, ha annullato in autotutela la DIA prot. n. 2133 del 16.1.2006 (ad oggetto il pergolato) sul presupposto che "l’opera ricade in zona "A" (centro storico di Maranola) del vigente PRG", con conseguente "contrasto delle opere di cui alla DIA in parola con le predette norme di PRG in virtù delle quali, ai sensi delle vigenti disposizioni e in assenza di piano particolareggiato, sono consentiti solamente interventi di restauro conservativo e di consolidamento statico degli edifici esistenti".

Con il medesimo provvedimento, l’Amministrazione ha nuovamente ordinato la demolizione delle opere abusive.

4) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione degli articoli 19 e 21 nonies della L.n. 241/90. Eccesso di potere.

Il potere di annullamento d’ufficio della menzionata DIA è stato esercitato dal Comune resistente in difetto delle condizioni descritte nell’art. 21 nonies della L. 241/90 (illegittimità del provvedimento, sussistenza di ragioni di interesse pubblico, tempi ragionevoli nell’esercitare l’annullamento).

La struttura trapezoidale (non inclusa nella DIA n.d.e.) era già esistente al momento della presentazione della DIA come risulta dai grafici di progetto e consiste in una porta che rende comunicanti l’unità abitativa con i servizi igienici collocati sul terrazzo.

II) Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione in quanto è assolutamente carente l’indicazione delle ragioni in forza delle quali sia ritenuto prevalente l’interesse alla rimozione di una situazione di legalità assunta violata rispetto all’interesse privato sacrificato.

5) Con atto depositato il 3 dicembre 2009, si è costituito in giudizio il comune di Formia, deducendo l’illegittimità del ricorso.

6) Con ordinanza n. 599 del 3.12.2009, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare.

7) Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

8) In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, rilevata la loro connessione soggettiva e oggettiva.

9) Sempre in via preliminare, rileva l’improcedibilità del ricorso R.G. 946/07 posto che, successivamente alla sua proposizione, il comune di Formia ha annullato in autotutela la DIA presentata dalla ricorrente e disposto un nuovo ordine di demolizione con il provvedimento oggetto del ricorso R.G. 923/09.

E’ evidente, quindi, il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla coltivazione del primo ricorso.

10) Nel merito, il secondo ricorso (R.G. 923/09) è infondato.

11) Osserva il Collegio che l’Amministrazione resistente, a seguito dell’ordinanza di questa Sezione n. 780 del 10.11.2007, (che aveva rilevato l’inosservanza del termine di 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio e/o repressivo previsto dall’art. 23 del DPR n. 380/01) ha esercitato il potere di annullamento in autotutela della D.I.A. presentata dalla ricorrente.

12) Detto provvedimento risulta immune dalle censure proposte in quanto l’Amministrazione ha sufficientemente spiegato che l’immobile de quo ricade in zona "A" del PRG (centro storico di Maranola) in cui sono consentiti solo interventi di restauro conservativo e di consolidamento statico degli edifici esistenti.

13) Destituita di fondamento è quindi la lamentata assenza delle condizioni descritte nell’art. 21 nonies della L. 241/90 per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.

In particolare, è noto che l’interesse pubblico alla adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia e urbanistica coincide con l’interesse al ripristino della legalità violata.

14) Inoltre, nel caso di specie, non può ritenersi maturato alcun affidamento posto che l’Amministrazione tempestivamente (con il provvedimento impugnato con il primo ricorso) ha evidenziato l’illegittimità degli interventi realizzati dalla ricorrente.

15) Per quanto riguarda la struttura trapezoidale, (non inclusa nella DIA) osserva il Collegio che l’affermazione della ricorrente che si tratta di opera preesistente alla presentazione della DIA non vale a giustificarne l’esistenza in assenza di un titolo legittimante.

16) In conclusione, va dichiarato improcedibile il primo ricorso e respinto il secondo siccome destituito di giuridico fondamento.

17) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti R.G. 946/07 e R.G. 923/09, dichiara improcedibile il ricorso R.G. 946/07 e rigetta il ricorso R.G. 923/09.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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