T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 26-05-2011, n. 4750 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e dei motivi aggiunti, si impugnano, rispettivamente, il provvedimento con cui è stato disposto il distacco provvisorio del ricorrente, stante la pendenza di un procedimento penale a suo carico, e quello di trasferimento dello stesso per incompatibilità ambientale;

Ritenuto:

che il ricorso introduttivo sia privo di fondamento e da rigettare, per quanto si evidenzierà di seguito;

che in sostanza le censure ivi mosse ed, in particolare, quella secondo cui mancherebbe un presupposto ex lege, rappresentato dal rinvio a giudizio del ricorrente, si attaglino ad un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale e non già ad uno di distacco provvisorio, avente natura cautelare;

che la circostanza che l’ipotesi di reato ascrivibile al ricorrente rientri nella fattispecie penale di cui al secondo comma e non già al primo comma dell’art. 314 c.p. non comporti l’illegittimità di tale provvedimento, atteso che comunque, al di là dei casi in cui l’art. 3, comma 1, della legge 27.3.2001, n. 97, stabilisce l’automaticità del trasferimento (come quello di cui al citato art. 314, 1° comma, c.p.), negli altri casi è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale;

che, in pendenza del procedimento penale concernente fatti accaduti nella casa circondariale presso la quale il ricorrente prestava servizio, non appaia illogica la scelta dell’Amministrazione di procedere al suo distacco provvisorio e poi al trasferimento per incompatibilità ambientale;

Considerato:

che l’incompatibilità ambientale si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra un dipendente ed un certo contesto ambientale, non potendosi limitare detto disagio all’ambiente lavorativo, ma dovendosi estendere anche alla realtà esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso, di modo che il mantenerlo in sede potrebbe causare una grave lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell’ufficio di appartenenza;

che la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per ravvisarsi l’incompatibilità ambientale deve essere eseguita dall’Amministrazione, dotata al riguardo di ampia discrezionalità, ancor più se si tratta di Corpi di Polizia, come nella specie, laddove l’immagine di fronte ai cittadini assume una rilevanza ancora maggiore;

che naturalmente, affinché detta valutazione non sfoci nell’arbitrio, è necessario che siano esaminati attentamente i fatti che hanno originato tale incompatibilità ambientale;

che nella specie essi emergono dal procedimento penale, espressamente richiamato, per il quale, al momento dell’adozione del decreto di trasferimento, il ricorrente è stato rinviato in giudizio;

che risulta eseguito il bilanciamento degli interessi, ancor prima che il ricorrente fosse distaccato e poi trasferito alla sede richiesta, in quanto in ogni caso si tratta di una sede non eccessivamente distante da quella in cui lo stesso risiede con la propria famiglia;

Ritenuto:

che, per quanto sopra evidenziato, il distacco provvisorio sia legittimo;

che altrettanto lo sia il trasferimento de quo, salvo che in relazione all’indennità di trasferimento, come si rileverà di seguito;

Considerato:

che, trattandosi di trasferimento d’ufficio o d’autorità e non già di provvedimento disciplinare, al ricorrente compete la relativa indennità prevista dall’art. 1 della legge 29.3.2001, n. 86;

Ritenuto:

che conseguentemente in primis il provvedimento gravato con i motivi aggiunti sia viziato nella parte in cui non riconosce alcun indennizzo ed in tale parte vada, perciò, annullato ed in secundis che l’Amministrazione sia tenuta a corrispondere al ricorrente l’indennità sopra individuata;

che in conclusione il ricorso sia fondato e da accogliere limitatamente alla parte in cui si deduce la mancata previsione dell’indennità di che trattasi;

che l’accoglimento parziale del ricorso comporti la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il decreto di trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale, oggetto del ricorso per motivi aggiunti, ed ordina all’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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