Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 26-05-2011, n. 21231

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito della sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 20.12,2003, che aveva condannato B.A. per il delitto di omicidio commesso nell’anno 1988, il Magistrato di sorveglianza di Catania – dopo che il predetto aveva espiato la pena – con provvedimento del 9.2.2010 ha applicato allo stesso la misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, al quale il B. aveva proposto reclamo, con ordinanza in data 23.6.2010 ha parzialmente accolto l’impugnazione, riducendo il periodo di applicazione della libertà vigilata ad un anno.

A giudizio del predetto Tribunale, la pericolosità del B., dimostrata dalla commissione del grave delitto di omicidio e dalla commissione di numerosi altri reati (spaccio di sostanze stupefacenti, furto, danneggiamento), non poteva considerarsi cessata solo per il tempo trascorso dalla commissione dei reati (fino al 1993) e dal comportamento tenuto nel periodo in cui aveva espiato le pene (era stato ammesso alla semilibertà nel 2008 e all’affidamento in prova ai servizi sociali nell’aprile 2009), ma solo grandemente scemata, atteso che i fatti criminosi risultavano maturati in ambienti di criminalità mafiosa, rispetto ai quali non vi era mai stata una palese rescissione, come risultava dalle informazioni di polizia in atti.

Tra l’altro – aggiungeva il Tribunale – attesa la vischiosità dei suddetti collegamenti, il periodo di osservazione esterna della condotta appariva troppo breve per ritenere cessata la pericolosità.

Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del B., chiedendone l’annullamento in quanto, in primo luogo, il Tribunale si era basato sulla generica capacità criminale del ricorrente, senza considerare che avrebbe dovuto indicare specifici elementi dai quali dedurre l’attuale pericolosità del B., che invece risultava aver tenuto un comportamento esemplare durante l’espiazione della pena, dedicandosi, appena ne aveva avuto la possibilità, al lavoro ed alla costruzione di un proprio nucleo familiare.

Dal 1991 al 2000 aveva gestito una fabbrica di salotti e si era trasferito prima a Brescia e poi a Pistoia.

Dal 1996 al 1999 era stato sottoposto anche a misura di prevenzione ed aveva sempre rispettato tutte le prescrizioni che gli erano state imposte.

Aveva iniziato a scontare la condanna il 12.5.2000 e, appena si erano realizzate le condizioni di legge, aveva ottenuto prima la semilibertà e poi, dal 24.4.2009, l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Il Tribunale, infine, non aveva considerato le precarie condizioni del ricorrente, bisognoso di cure e terapie anche in presidi ospedalieri ubicati a notevole distanza dalla propria abitazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha preso in esame con attenzione il complessivo comportamento serbato dal B. ed è pervenuto ad un giudizio di persistente pericolosità, seppure grandemente attenuata dopo l’espiazione della pena e il positivo esperimento dal 2008 di misure alternative alla detenzione in carcere, tenendo conto della gravità e tipologia dei delitti commessi nonchè degli ambienti di criminalità mafiosa frequentati dal predetto, nei confronti dei quali non vi era mai stata una chiara e sicura presa di distanza.

Ha, in particolare, tenuto conto degli elementi positivi emersi nel comportamento del ricorrente nel periodo in cui è stato ammesso prima alla semilibertà e poi all’affidamento in prova ai servizi sociali, riducendo drasticamente il periodo di sottoposizione alla libertà vigilata, ma ritenendo comunque che fosse ancora troppo breve il periodo di osservazione per considerare cessata la pericolosità sociale.

Nei motivi di ricorso si insiste nell’illustrare il buon comportamento tenuto dal B., successivamente alla commissione dei reati per i quali è stato condannato, senza però individuare pecche logico giuridiche nella motivazione dell’ordinanza impugnata.

La critica che il Tribunale di sorveglianza si sarebbe basato solo sulla generica capacità criminale del ricorrente è priva di fondamento, poichè dalla motivazione dell’ordinanza si evince invece che la residua pericolosita è stata riscontrata non solo sulla gravità e sul genere di reati commessi, ma anche sulle attuali informazioni di polizia, dalle quali risultava che il predetto continuava a mantenere rapporti con ambienti di criminalità mafiosa.

Poichè l’ordinanza risulta adeguatamente motivata, il ricorso deve essere rigettato, non spettando a questa Corte una ulteriore valutazione di merito sul complesso degli elementi raccolti nè un apprezzamento sulla compatibilità dei controlli medici con le prescrizioni imposte al B. con la libertà vigilata.

Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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