Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21205 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19/4/10 la Corte di Appello di Messina confermava la sentenza 27/6/07 del Tribunale di Messina, sez. distacc. di Taormina, che con la recidiva condannava R.E.S. alla pena di mesi tre di arresto per il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 (acc. in (OMISSIS)).

Ricorreva per cassazione la difesa del R., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla figura del reato impossibile ( art. 49 c.p.) e al principio ( art. 27 Cost.) della personalità della responsabilità penale (l’Autorità amministrativa abilitata ad emettere il provvedimento di f.v.o., limitativo del diritto di locomozione di cui all’art. 16 Cost., era il Questore territorialmente competente, laddove il R. era residente, domiciliato e dimorante a (OMISSIS), provincia di (OMISSIS), con la conseguente inidoneità della sua condotta – a fronte di un provvedimento invalido – ad integrare il reato contestato); 2) generale vizio di motivazione in tema di valutazione della prova ( art. 192 c.p.p.).

All’udienza pubblica fissata per la discussione il PG concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.

Il questore competente ad emettere il foglio di via obbligatorio ex L. n. 1423 del 1956, art. 2 è quello della provincia in cui è compreso il comune da cui il soggetto da prevenire deve essere allontanato.

Nella specie il comune è Giardini Naxos, in provincia di Messina, e debitamente l’ordine è stato emesso dal questore di Messina: in materia la residenza del destinatario rileva solo come luogo di rimpatrio della persona espulsa con il foglio di via obbligatorio, laddove ciò che viene valutato nel provvedimento del questore che lo emette è il complesso dei comportamenti tenuti dal soggetto (da cui si desume la sua pericolosità) nel territorio da cui si vuole allontanare.

Del tutto generica la seconda doglianza ( art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, in rif. all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), a fronte di una sentenza correttamente e congruamente motivata.

Non oggetto di specifica impugnazione la recidiva contestata con la contravvenzione (giusta l’art. 99 c.p., comma 1, nella nuova formulazione ex L. n. 251 del 2005, art. 4).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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