Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21204 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27/4/10 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza 4/5/07 del Tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Sammichele, che con le attenuanti generiche condannava C. M. alla pena (interamente condonata) di giorni 20 di arresto ed Euro 100 di ammenda per il reato (in (OMISSIS)) di porto ingiustificato di coltello, concedeva all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale. Con conferma nel resto (distruzione del coltello in sequestro).

Ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato (intervenuta nel 2008); doveva anche correggersi l’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza impugnata, dove invece di 20 giorni di arresto si leggeva 20 giorni di reclusione.

Chiedeva la correzione e l’annullamento senza rinvio della sentenza.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il reato risulta prescritto e va disposto in conseguenza. Premesso che va applicata la previdente disciplina della prescrizione (più favorevole al reo per le contravvenzioni), il reato si sarebbe prescritto il 28/5/07 (quattro anni e sei mesi dal fatto del 28/11/02) e, calcolate le sospensioni pari ad un anno, due mesi e undici giorni in primo grado ed a due mesi e undici giorni in secondo per complessivi due anni, quattro mesi e ventidue giorni, si è effettivamente prescritto il 20/10/09 (oltre sei mesi prima della sentenza di secondo grado).

La sentenza va annullata senza rinvio.

Assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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