Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21202 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uestro all’omessa confisca da disporre.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 13/4/10 il Tribunale di Urbino dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.M. in ordine ai reati (accertati in (OMISSIS)) di omessa custodia di un fucile a retrocarica a due canne e di una pistola caL. 22 short (capo a) e di omessa denuncia del detto fucile dopo un cambio di domicilio (capo b), perchè estinti per intervenuta oblazione. Con dissequestro e restituzione al T. delle armi, legalmente detenute.

Ricorreva per cassazione la Procura Generale di Ancona, deducendo violazione di legge per il dissequestro e la restituzione delle armi disposta dal giudice nonostante la contraria normativa della L. n. 152 del 1975, art. 6 e art. 240 c.p., che per le armi prevede la confisca obbligatoria anche in caso di estinzione del reato.

Chiedeva l’annullamento della sentenza limitatamente alla mancata confisca.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l’annullamento senza rinvio quanto al dissequestro e all’omessa confisca, da disporre.

Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso è fondato. Per giurisprudenza largamente prevalente (correttamente citata dal ricorrente) la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati – anche contravvenzionali, concernenti le armi – ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solamente nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato, (vedi anche Cass., sez. 1, sent. n. 11480 del 20/1/10, rv. 246532, Trisolino, fattispecie in tema di illecita detenzione di munizioni e omessa denuncia del trasferimento di armi).

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’indebito ordine di dissequestro e restituzione delle armi, che va eliminato, ed all’omessa confisca delle stesse, che va disposta.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ordine di dissequestro e restituzione delle armi, che elimina, e alla omessa confisca delle stesse, che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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