T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 26-05-2011, n. 4773 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con ricorso n. 714/11 il sig. I.C., in proprio e quale mandatario della costituenda associazione temporanea di imprese con le società A.G.S. s.n.c. di C. I. e C. e I. s.r.l. ha impugnato, tra gli altri la propria esclusione dalla procedura di consultazione, avviata dall’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali per l’affidamento del servizio di elaborazione buste paghe e accessori;

Considerato che con ordinanza n. 504 del 10 febbraio 2011 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare;

Considerato che con nota depositata il 12 maggio 2011 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

Ritenuto che il ricorso vada dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. ma che le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite, come previsto dal comma secondo del cit. art. 84.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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