Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21200 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 27/10/09 la Corte di Appello di Bologna, confermava la sentenza 4/4/02 del Tribunale di Bologna che, in esito a giudizio abbreviato, con la contestata recidiva, la continuazione e la diminuente del rito, condannava P.C. alla pena di anni 2 di reclusione e Euro 1.000 di multa per i reati (acc. in (OMISSIS)) di detenzione e porto illegali di due fucili da caccia (doppiette) con matricola abrasa e 250 munizioni e di conseguente detenzione e porto di armi clandestine e ricettazione delle medesime.

Uno dei fucili e parte delle munizioni erano trovate nel possesso del P. (soggetto con un precedente per violazione della legge sulle armi, cui il permesso di caccia era stato revocato nel 1989) nell’atto di cacciare, mentre il secondo fucile e le rimanenti munizioni erano trovate nella sua abitazione nel corso della successiva perquisizione; il secondo risultava provento di furto (in danno di tale L.F.), mentre il primo aveva il numero di matricola irreversibilmente abraso.

Ricorreva per cassazione la difesa del P., deducendo:. 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di ricettazione (l’imputato aveva spiegato in sede di convalida dell’arresto di avere trovato i due fucili quindici anni prima in uno stabile da lui ristrutturato in (OMISSIS), che la proprietaria nulla ne sapeva e che egli non aveva pensato di doverli denunciare trattandosi di fucili da caccia; incerta pure la provenienza da furto di uno dei fucili); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del capoverso dell’art. 648 c.p. (il fatto di particolare tenuità) e dell’attenuante comune dei reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio o determinati da motivi di lucro, dell’art. 62 c.p., n. 4 (il danno patrimoniale di speciale tenuità cagionato alla parte offesa o il lucro perseguito di speciale tenuità); 3) violazione di legge nella valutazione dei criteri da applicare nella commisurazione della pena ( art. 133 c.p.).

Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi e va rigettato.

Per costante giurisprudenza l’abrasione del numero di matricola è esso stesso atto illecito che costituisce valido presupposto per fondare l’imputazione di ricettazione (corretta in tal senso la sentenza della 2^ sez. della S.C. n. 11727 del 19/2/08 citata dal giudice di appello, e v. anche la n. 41464 del 29/9/09 della stessa 2^ sezione). E nel caso è privo di matricola non solamente uno dei fucili, ma entrambi: come chiarisce il giudice di merito solo gli accertamenti del RIS di Parma hanno consentito di risalire all’arma in oggetto (nonostante l’abrasione del numero identificativo) come a quella denunciata come rubata da L.F. nel (OMISSIS).

Da escludere per le armi clandestine o comunque ricettate l’ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità (in tali casi il bene tutelato essendo offeso, anzi, con maggiore intensità). La sentenza impugnata, nel ricordare anche la pluralità delle armi ricettate, ha poi correttamente rilevato l’esigenza di valutare il fatto nella sua globalità e, sotto questo profilo, i plurimi precedenti penali dell’imputato. Non dedotta coi motivi di appello la seconda attenuante ipotizzata (ex art. 62 c.p., n. 4), comunque infondata (per l’intrinseco valore, non certo di speciale tenuità, di beni come i fucili da caccia). Correttamente motivato e in modo specialmente ampio il trattamento sanzionatorio, incensurabile come tale in sede di giudizio di legittimità.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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