Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21199

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 15/4/10 il Giudice di pace di Udine condannava S. N.C. (in luogo della pena pecuniaria) alla pena (sostitutiva) dell’espulsione dal territorio nazionale per un tempo non inferiore a 5 anni per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (acc. in (OMISSIS)) di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis (introdotto ex L. 15 luglio 2009, n. 94).

Proponeva ricorso immediato per cassazione la Procura Generale della Repubblica in Trieste, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Nell’applicare la sanzione sostitutiva dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica il giudice non si era curato di valutare, sulla base degli atti, la sussistenza delle condizioni materiali ed organizzative previste dal cit. T.U., art. 14, comma 1: la compiuta identificazione del soggetto, la sua fisica disponibilità nel potere dell’Autorità per l’immediata esecuzione della misura e la predisposizione di tutti gli strumenti operativi occorrenti per ricondurlo nel Paese di provenienza. Chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG, unica parte presente, chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Questa Corte ha già affermato che "è appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza del giudice di pace di condanna alla misura dell’espulsione in sostituzione della pena pecuniaria (nella specie per il reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato), stante la ratio legis di consentire lo scrutinio nel merito ove siano irrogate sanzioni incidenti sulla sfera di libertà dell’imputato" (cfr.

Cass., sez. 1, sent. n. 43956 dell’1/12/10, rv. 249075, PG in proc. Amouou).

E’ il caso in esame.

Ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5 il ricorso va pertanto qualificato come appello e gli atti trasmessi al competente Tribunale.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale monocratico di Udine.

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