Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7/5/10 emessa ex art. 129 c.p.p. su concorde richiesta delle parti, il Tribunale di Torino assolveva B.A.C. dal reato di impiego di minori nell’accattonaggio ( art. 671 c.p., commi 1 e 2: in (OMISSIS)) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato ( L. n. 94 del 2009, art. 3, comma 12).

Nella specie l’imputato impiegava una minore di poco più di (OMISSIS) anni affidatagli dai genitori per raccogliere su un tram le offerte dei passeggeri mentre egli suonava la fisarmonica.

Proponeva ricorso immediato per cassazione la Procura della Repubblica, deducendo violazione di legge: il giudice aveva ritenuto l’abrogazione della contravvenzione prevista dal codice (ex art. 2 c.p., comma 2), ma (implicitamente) non l’applicabilità del delitto di cui all’art. 600 octies c.p., contemporaneamente introdotto con la stessa L. n. 94 del 2009. Nell’affermare l’abolitio criminis, aveva dunque (implicitamente) escluso la mutatio ( art. 2 c.p., comma 4), che avrebbe dovuto comportare sì l’applicazione della legge più favorevole, ma comunque una declaratoria di penale responsabilità.

Chiedeva l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Con memoria difensiva trasmessa via fax il 14/3/11 il difensore nominato d’ufficio aderiva alle motivazioni della sentenza di assoluzione.

All’udienza pubblica fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, la difesa per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato. Invero la questione di diritto sollevata dal Pm ricorrente è stata già risolta da questa Corte nel senso che la L. 15 luglio 2009, n. 94 nell’introdurre il reato di impiego di minori nell’accattonaggio (art. 600 octies c.p.) non ha scriminato le condotte già previste dall’art. 671 c.p. (formalmente abrogato), ma ha stabilito per esse una diversa e maggior sanzione (Cass., 1, sent. n. 13526 del 10/3/10, rv. 246831, Pm in proc. Sava; Cass., 1, sent. n. 23869 del 3/6/10, rv. 247982, Pm in proc. Bruzzese).

In definitiva, la successione nel tempo delle leggi penali in questione va ricondotta alla disposizione dell’art. 2 c.p., comma 4, per cui il fatto ascritto all’imputato deve essere regolato dalla norma al lui più favorevole di cui all’art. 671 c.p., vigente al momento del fatto.

La sentenza va pertanto annullata per violazione di legge, con rinvio per il giudizio al giudice di appello (trattandosi di sentenza originariamente appellabile).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di 2^ grado alla Corte di Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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