T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 26-05-2011, n. 4768 Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con la nota sopra specificata, la ricorrente depositava la nota del 5.5.2011 con cui l’AUSL Roma H, sul presupposto dell’"interpretazione autentica" della Regione, secondo la quale l’accreditamento della istante non era mai decaduto, dava atto della conferma dell’accreditamento provvisorio e, conseguentemente riprendeva immediatamente la validazione degli archivi sospesa con l’atto impugnato e, pertanto, dichiarava cessata la materia del contendere;

Ritenuto, pertanto, che l’atto prodotto deve essere considerato pienamente satisfattivo della pretesa avanzata dalla ricorrente e in modo conforme all’istanza della stessa;

Ritenuto, pertanto, che in forza della richiesta svolta dalla parte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e devono essere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Sono compensate le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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