Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21196 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 16/4/09 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza 19/3/08 del Tribunale di Pisa che, con le attenuanti generiche, condannava G.L. alla pena di mesi otto di reclusione per il reato (in (OMISSIS)) di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9 (violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale della PS con obbligo di soggiorno).

Il G., controllato dai CC alle 23,10 presso la propria abitazione (da cui non poteva allontanarsi dalle 21 alle 7), si affacciava alla finestra e dava in escandescenze per il presunto sopruso, preannunciando che sarebbe andato a parlare col comandante della stazione. In effetti alle 23,45 la stessa pattuglia lo sorprendeva in strada che si dirigeva a piedi verso la caserma e gli contestava il reato oggi giudicato.

Ricorreva per cassazione la difesa, osservando – come già in sede di appello – che il G. aveva tempestivamente comunicato agli stessi CC la propria intenzione di recarsi in caserma (per parlare con il comandante). Per una tale comunicazione la legge non prevede particolari modalità, ma solo che sia preventiva. Essa comunque esclude il dolo e la stessa lesione o messa in pericolo del bene tutelato (la sicurezza pubblica).

Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.

Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile.

Impropriamente vi si afferma che per una condotta come quella posta in essere dal prevenuto (l’allontanamento dalla propria abitazione in orario non consentito) la legge preveda solo la necessità di una preventiva comunicazione all’autorità di PS: in realtà la norma (la L. n. 1423 del 1956, art. 5) parla in proposito di comprovata necessità dell’allontanamento (nel caso del tutto assente, viste le ragioni umorali dell’allontanamento stesso) e, comunque, non senza averne dato tempestiva notizia all’autorità locale (notizia, nel caso, invece del tutto estemporanea). L’assenza di tali requisiti (necessità, tempestiva notizia) esclude soggettivamente l’assenza di dolo nel prevenuto ed integra oggettivamente la lesione e la messa in pericolo del bene tutelato della sicurezza pubblica. Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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