T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 26-05-2011, n. 4766 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

da verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato in data 22 settembre 2010 e depositato il successivo 5 ottobre 2010 la S.E.C. s.p.a. ha impugnato il diniego tacito, opposto dall’I.N.P.S. di Alessandria sull’istanza di accesso ai documenti dell’ 8 luglio 2010 e chiede la condanna all’esibizione dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale del 27 maggio 2010, dal quale risulta l’attribuzione del numero di matricola e della classificazione di fini previdenziali ed assistenziali ai sensi del’art. 49 L. n. 88 del 1989, notificato quale soggetto obbligato in solido alla ditta G.. Con detto verbale sono state altresì cointestate inadempienze non specificate, per un importo totale non riportato.

2. La ricorrente deduce l’illegittimità del diniego, essendo titolare di un interesse concreto ed attuale all’ostensione documentale. Gli atti richiesti sono infatti necessari per potersi difendere. Chiede altresì la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti.

3. Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che ha preliminarmente eccepito il difetto di competenza del giudice adito, mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

4. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Alessandria non si è costituito in giudizio.

5. La Ditta G. s.n.c. di G.E. C e la Ditta G.G.G. non si sono costituite in giudizio.

6. All’udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. Il Collegio dà atto che la presente causa è trattata in pubblica udienza e non in camera di consiglio, avendo ad oggetto non solo il diniego di accesso ai documenti ma anche la richiesta di condanna dell’Amministrazione al risarcimento danni, la cui cognizione deve avvenire in udienza pubblica. Trova infatti applicazione l’art. 32, primo comma, c.p.a., secondo cui è sempre possibile il cumulo di azioni e se queste sono soggette a riti diversi si applica quello ordinario.

8. All’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

9. Il Collegio dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma ritiene che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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