Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 26-05-2011, n. 21060

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza dell’8.11.2010, il GIP del Tribunale di Lecce applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di B. G., S.M. e C.C. indagati, assieme ad altri del reato di cui all’art. 416 bis, commi 1, 2 e 4, con l’accusa di aver fatto parte di sodalizio mafioso appartenente alla Sacra Corona Unita.

Il compendio investigativo era rappresentato dagli esiti di intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratori di giustizia M. e Ma..

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dai difensori degli indagati, il Tribunale di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiate anzidetto.

Avverso la pronuncia anzidetta i difensori degli indagati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno affidato alle ragioni di censura seguito indicate.

2. – Il primo motivo del ricorso in favore di B.G. denuncia violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.. Lamenta che la ritenuta partecipazione del B. era fondata sugli esiti di intercettazioni ambientali di conversazioni intercorse tra protagonisti estranei, mentre non c’era alcuna captazione che si riferisse direttamente all’indagato, nè risultavano specifiche attività mafiose a lui riferibili, nè la contestazione indicava una specifica condotta delittuosa a suo carico. Non vi erano, dunque, validi indizi a sostegno della misura cautelare, nè l’ordinanza aveva affrontato con argomenti plausibili il tema del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di presunte condotte delittuose.

Il primo motivo del ricorso in favore di S. denuncia violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione all’art. 606, lett. b) ed e), violazione dell’art. 274 in riferimento allo stesso art. 606, lett. b) ed e) e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione. Contesta specificamente il rilievo accusatorio delle intercettazioni in atti, analiticamente indicate e, dunque, l’esistenza di idonea quadro indiziario. Sostiene, altresì, inesistenza delle esigenze cautelari, facendo difetto il necessario presupposto dell’attualità, anche per il fatto che l’indagato, dalla prima detenzione, aveva cambiato stile di vita, dedicandosi al lavoro ed alla famiglia.

Il ricorso in favore del C. deduce violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. Osserva, in proposito, che l’ipotesi dell’esistenza di una consorteria mafiosa e dell’appartenenza ad essa dell’indagato era affidata solo all’esito di intercettazioni ambientali relative a colloqui intercorsi tra altri soggetti, senza che vi fosse una sola intercettazione riguardante direttamente il C.. Il provvedimento in oggetto non specificava neppure in cosa fosse consistita l’attività mafiosa ascritta al C., tenuto, peraltro, conto che il titolo custodiate era stato emesso dopo circa sette mesi dalla ritenuta cessazione dell’attività delittuosa per come contestata nel capo d’imputazione (sino ad aprile 2010).

3. – La prima censura del ricorso in favore del B., relativa alla sussistenza degli elementi indiziari a suo carico, si pone certamente in area di inammissibilità, posto che dal testo del provvedimento impugnato risulta, chiaramente, che l’indagato aveva espressamente rinunciato al riesame nella parte relativa alla sussistenza degli indizi a suo carico.

Resta, pertanto, da valutare la doglianza relativa alle esigenze cautelari. La censura è destituita di fondamento, posto che il giudice del riesame, nel richiamare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, ha adeguatamente indicato le ragioni per le quali non era dato ravvisare, nelle allegazioni difensive, elementi atti al superamento della presunzione anzidetta, conseguibile attraverso univoci elementi probatori dimostrativi dello svolgimento della consorteria delinquenziale o del recesso del soggetto indagato. Le doglianze degli altri indagati, odierni ricorrenti, affondano le radici in identica matrice contestativa e, per questa ragioni, possono essere trattate congiuntamente. Sono tutte destituite di fondamento, a parte i profili di inammissibilità che le contraddistinguono, nella misura in cui sono volte a sollecitare questa Corte ad un’improponibile rilettura del compendio indiziario, ben oltre l’ambito istituzionale di cognizione ad essa devoluto, che, come è noto, deve restare circoscritto all’esame ab extrinseco della tenuta logica e congruità argomentativa della struttura motivazionale del provvedimento impugnato.

Il collaudo esterno di correttezza e compiutezza dell’insieme giustificativo ha, nel caso di specie, esito ampiamente positivo, posto che il Tribunale, con diffusa motivazione, ha indicato gli elementi tratti non solo dalle intercettazioni telefoniche, ma soprattutto dalle propalazioni accusatorie di collaboratori di giustizia M.C. e Ma.Gi., prudentemente avalutate nella loro credibilità. 4. – Per quanto precede i ricorsi – globalmente considerati – devono essere rigettati con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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