T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 26-05-2011, n. 4765 Competenza delle Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti chiedevano l’annullamento della nuova classificazione catastale degli immobili concessi in locazione ai ricorrenti, tutti di proprietà dell’ATER della Provincia di Rieti, deducendo numerosi profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche, contestando specificamente il classamento, quale presupposto dell’attribuzione della rendita catastale;

Rilevato che si costituivano l’Agenzia del territorio e l’ATER di Rieti eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché l’inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito la reiezione del gravame;

Rilevato che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che nell’oggetto della giurisdizione tributaria rientrano tutte le controversie concernenti "l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo…. nonché quelle, concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale", come risultante dall’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (ex multis, Cassazione civile, sez. trib., 15 luglio 2008, n. 19379);

Ritenuto, pertanto, che la causa può essere decisa in forma semplificata sulla base dell’orientamento giurisprudenziale espresso e sulla questione preliminare;

Ritenuto, in particolare che le Sezioni Unite hanno specificato che sussiste la giurisdizione tributaria qualora le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi (Cassazione civile, sez. un., 19 gennaio 2010, n. 675);

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie esuli dalla giurisdizione di questo TAR, spettando alla cognizione del giudice tributario;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto, ancora, che la controversia potrà quindi proseguire dinanzi al giudice suindicato con conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda originaria, nei termini e ai sensi di cui all’art. 11 c.p.a.;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, potendo la controversia proseguire dinanzi al giudice tributario con conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda originaria, nei termini ed ai sensi di cui all’art. 11 c.p.a.; compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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