T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 1362 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dopo avere radicato il presente ricorso ai fini dell’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed avere proposto istanza cautelare, in sede di discussione di tale istanza ha rinunciato al ricorso stesso, sicchè il giudizio va dichiarato estinto fin d’ora, sussistendo i presupposti della sentenza in forma semplificata.

Le spese, in ragione delle peculiarità della vicenda processuale, vanno compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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