Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 26-05-2011, n. 21049

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo

Z.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Brescia del reato di cui all’art. 61 c.p., n. 11 e art. 624 c.p. perchè alfine di profitto, si appropriava di un blocchetto di assegni tratto su c/c (OMISSIS) acceso presso "Unicredit Banca" a nome del condominio "Cross Center" del quale ricopriva l’incarico di amministratore fino al 29.7.2005, nonchè della somma di Euro 1.438,00 che sottraeva dal predetto conto corrente (sul quale era autorizzata ad operare la figlia Z.M.) e che utilizzava per pagare delle prestazioni odontoiatriche ricevute dal dott. U. P. mediante l’emissione dell’assegno n. (OMISSIS), il fatto commettendo con abuso di prestazione d’opera avendo approfittato della sua qualità di amministratore per impossessarsi degli assegni e della somma depositata sul relativo conto. In Brescia dal (OMISSIS).

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in quanto il reato a lui ascritto era estinto per intervenuta remissione di querela.

Avverso la pronuncia anzidetta il PG di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo di impugnazione, parte ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento all’art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sul rilievo che il reato, correttamente qualificato in termini di appropriazione indebita aggravata, era perseguibile di ufficio e non era, quindi, suscettivo di estinzione per remissione di querela.

2. – Il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.

E’ indubbio, infatti, che, alla stregua della formulazione dell’addebito come espressa nel capo d’imputazione, la fattispecie in esame, al di là dell’improprio riferimento normativo all’art. 61 c.p., n. 11 e art. 624 c.p., era riconducibile al paradigma dell’art. 646 c.p., comma 3.

Ed invero, l’imputato si sarebbe appropriato di un libretto di assegni di cui aveva il possesso in ragione del suo ufficio di amministratore di condominio. La stessa norma sostanziale, da ultimo richiamata, prevede la perseguibilità di ufficio del reato ove ricorra taluna delle circostanze indicate dall’art. 61 c.p., n. 11.

Pertanto, il fatto in contestazione non era suscettibile di estinzione per remissione di querela.

2. – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, provvedendosi come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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