T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 1365 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rbale;
Svolgimento del processo

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe.

Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio.

Durante la camera di consiglio del 12.05.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Con sentenza n. 1034/2010 del 13 aprile 2010, non appellata, il Tribunale ha accolto l’impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti e diretta ad ottenere la restituzione, a seguito di occupazione sine titulo – correlata ad una procedura espropriativa non conclusa dall’amministrazione mediante l’emanazione del decreto di espropriazione – dei terreni di proprietà, situati in Comune di Colico identificati al C.T., foglio 7, mappali nn. 999/e e 4607/c.

Le aree in questione sono state oggetto di una procedura espropriativa promossa da A., con occupazione d’urgenza risalente al 1983, al fine di realizzare la superstrada da Lecco al Trivio di Fuentes – Lotto X° – 2° Stralcio – Lavori di completamento – Strada Statale n. 36 "del lago di Como e dello Spluga".

Con la sentenza suindicata, il Tribunale ha condannato le amministrazioni resistenti alla restituzione delle aree e al risarcimento del danno per equivalente, secondo i criteri e le modalità precisati nella motivazione della medesima sentenza.

Nonostante la formazione del giudicato, le ricorrenti lamentano la mancata esecuzione della sentenza suindicata, atteso che l’amministrazione – neppure costituitasi nel presente giudizio – non ha restituito le aree, né ha provveduto al risarcimento del danno.

Va osservato che già con sentenza n. 501/2011, depositata in data 18.02.2011, il Tribunale, in sede di ottemperanza, ha ritenuto opportuno procedere con gradualità al fine di favorire l’esecuzione da parte dell’amministrazione inadempiente, ordinando ad A. – Azienda Nazionale Autonoma delle Strade s.p.a. – e alla società I.F.G. T. s.p.a., l’impresa "Ing. T." s.p.a. (ora I.F.G. T. s.p.a.) di ottemperare alla sentenza n. 1034/2010 entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione se anteriore.

Con successiva sentenza, il Tribunale ha differito all’udienza del 12.05.2011 la verifica dello stato dell’esecuzione della decisione, così da consentire all’amministrazione di fruire di un ulteriore margine temporale ai fini dell’ottemperanza e ferme restando le prescrizioni già impartite sul punto.

Ciò nonostante permane la situazione di inottemperanza e le amministrazioni interessate continuano a non essere costituite.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della permanente mancata esecuzione della sentenza n. 1034/2010 ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Lecco, affinché provveda all’esecuzione della sentenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, sezione terza,

non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Lecco, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, disponendo la restituzione delle aree e il risarcimento del danno per equivalente, secondo i criteri e le modalità precisati nella motivazione della medesima sentenza;

2) rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 29 settembre 2011 ad ore di rito;

Spese al definitivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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