Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 26-05-2011, n. 21048 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Montemaggiore Belsito assolveva D.G. dal reato di minacce in danno di M.G. (con l’espressione se non mi dai i soldi ti faccio scomparire le pecore), ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2. Reputava il giudicante che le dichiarazioni della persona offesa non avessero trovato riscontro nella testimonianza di G.S., il quale aveva riferito di avere assistito ad una vivace discussione tra le parti a cagione di un prestito di denaro, negando, però, di avere sentito frasi minacciose da parte loro; e che quelle stesse dichiarazioni non fossero da sole sufficienti a supportare, dal punto di vista probatorio, la sussistenza del reato.

Avverso la pronuncia anzidetta il PM di Termini Imerese ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 586 e art. 606, comma 1, lett. e). Si duole, al riguardo, che il giudicante abbia ritenuto inaffidabili le dichiarazioni della persona offesa senza procedere ad approfondito esame di attendibilità ed abbia travisato l’esatto tenore delle dichiarazioni del teste, il quale, pur confermando il diverbio tra le parti, non aveva escluso che fossero state proferite espressioni minatorie, dicendo semplicemente di non ricordare tale circostanza;

di talchè, la testimonianza non si poneva in alcun modo in insanabile contrasto con le puntuali dichiarazioni della parte civile.

2. – La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Sussiste, per vero, la lamentata illogicità della motivazione, nella parte in cui – pur ritenendo che, per consolidata regola di giudizio, le dichiarazioni della persona offesa possano, anche da sole, costituire valido sostegno probatorio dell’affermazione di colpevolezza, seppur bisognevoli di adeguato vaglio di attendibilità, peraltro ancor più rigoroso ove la persona offesa sia anche costituita parte civile – omette, di fatto, di compiere tale scrutinio di credibilità, limitandosi al rilievo della mancanza di riscontri in atti.

Il giudice a quo non ha considerato, in proposito, che – anche ove, per la peculiarità della vicenda, fosse stato ritenuto necessario l’apporto di un momento di conferma – le risultanze processuali offrivano, pur sempre, un significativo riscontro con la testimonianza di G.S.. Il teste ha, infatti, confermato la circostanza del diverbio tra l’imputato e la persona offesa, anche se ha sostenuto di non aver percepito le espressioni minatorie, pur non potendo escludere che le stesse fossero state proferite.

3. – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al competente giudice di merito per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Montemaggiore Belsito per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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