Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20062 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

chiarazione d’inammissibilità del secondo motivo, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo

M.A. ricorre per cassazione, con cinque motivi, nei confronti del Comune di Bologna, quale tutore del minore M. J., avverso la sentenza n. 707/2010 in data 7 luglio 2010, con la quale la Corte di appello di Bologna ha rigettalo l’appello dalla stessa M.A. proposto avverso la sentenza dei Tribunale per i minorenni del l’Emilia Romagna in data 24 novembre 2009, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del piccolo J. M..

Con detta pronuncia la Corte di merito ha motivato il rigetto del gravame, rilevando che:

– la storia personale dell’appellante è caratterizzata da assenza di rapporti parentali e interpersonali e da una patologia psichiatrica che risulta documentata dalle certificazioni dei centri di salute mentale che hanno preso in carico la M.A.; la medesima è infatti affetta da un disturbo border line, con componenti di natura schizoaffettiva e paranoide, del quale non ha acquisito consapevolezza critica tanto da rifiutarsi di sottoporsi a terapia farmacologica e psicologica;

– la M.A. ha mostrato notevoli difficoltà nell’accudimento del figlio, che durante il periodo di collocamento in struttura protetta ha mostrato segni di passività, rimanendo spesso sdraiato sul lettino, cosi come la madre lo aveva abituato, e irrigidendosi, una volta preso in braccio, come se gli fosse innaturale ricevere affettuosità ed attenzioni;

– la madre ha mostrato inoltre incapacità di relazionarsi con il figlio in maniera adeguata, tanto che il bambino interagiva di più con le operatrici non è in grado di far fronte ai bisogni primari del minore e alle sue esigenze educative e affettive, manifestando una palese incapacità di comprendere i reali bisogni del bambino;

tale complessiva incapacità determina una situazione di concreto pericolo per la crescita del piccolo J.;

– anche i miglioramenti asseritamente intervenuti nella situazione personale della M.A. non confermano il raggiungimento di una stabilità psichica, emotiva ed affettiva tale da eliminare rischi per il bambino.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, deduce che nella specie non ricorrono i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, in quanto gli elementi acquisiti non consentono di rilevate carenze materiali e affettive di tale rilevanza da costituire una situazione di pregiudizio per il minore.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e si lamenta che non sia stato avvertito della procedura Mo.Al., padre della ricorrente, che ha provveduto a collaborare con la figlia nel sostentamento materiale del nipote. Il ricorso è inammissibile.

Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, pur denunciando violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, non muovono censure di diritto, nè prospettano carenze o contraddittorietà nell’iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, indugiando invece nella rivisitazione delle circostanze di fatto poste dalla stessa Corte a fondamento della propria decisione sulla scorta di una motivazione esauriente e priva di vizi logici, e fornendo una diversa valutazione di dette circostanze nell’evidente tentativo di indurre la Corte di cassazione ad un riesame nel merito della controversia, non consentito nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo prospetta una questione nuova, implicante accertamenti di fatto in ordine alla sussistenza di rapporti significativi del nonno materno con il minore e non dedotta nei due gradi del giudizio di merito, che non può pertanto essere prospettata per la prima volta in sede di giudizio di cassazione (Cass. 2000/14848;

2005/20005: 2007/09297). La censura non è comunque attinente al decisum della sentenza impugnata, avendo i giudici di merito accertato, con statuizione non specificamente censurata dalla ricorrente, che i nonni materni non hanno offerto la loro disponibilità per accogliere il nipote, da loro mai incontrato nel periodo in cui il medesimo era collocato in forma protetta, e, implicitamente, che tra gli stessi nonni materni e il minore sono di conseguenza mancati rapporti significativi, che potessero giustificare la comunicazione nei loro confronti dell’apertura del procedimento riguardante lo stato di adottabilità ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 12, comma 1.

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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