T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 1359 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I Signori G.T. e G.P., nella loro qualità di genitori di G.T., e G.P., anche nella sua qualità di amministratrice di sostegno di quest’ultimo, rappresentano che il Sig. G.T. risulta affetto da un grave ritardo nello sviluppo psichico e da ipercinesia. Espongono che il ragazzo è stato riconosciuto soggetto in situazione di gravità, con inabilità totale e permanente, con necessità di continua assistenza che, attualmente, viene prestata dalla famiglia.

Per questo i genitori di G. hanno richiesto al Comune di Milano ed alla ASL competente la predisposizione di un progetto individuale di vita in conformità a quanto previsto dall’art. 14 della L. 328 del 2000.

A tale richiesta la ASL di Milano ha risposto affermando che a favore del disabile sarebbero già stati prestati nel corso degli anni passati interventi sanitari e socio assistenziali da parte delle diverse istituzioni preposte e che da ultimo alla famiglia sarebbe stato proposto il suo inserimento nel Centro diurno disabili (CDD) di via dell’Ippodromo a Milano.

Specificano ancora i Sig.ri Trovò e Paternò che il Comune avrebbe altresì disposto per l’assistenza di G. un assegno mensile di 1.000 Euro ed avrebbe, inoltre, prospettato il suo inserimento nella struttura dell’Istituto dei ciechi positivamente valutato dalla famiglia in quanto G. aveva frequentato le scuole medie proprio in quella struttura.

Purtroppo, l’inserimento proposto si era rivelato impossibile a causa della mancanza dei requisiti previsti per lo svolgimento di attività riabilitativa da parte dell’Istituto dei Ciechi.

Il Comune di Milano aveva allora proposto di inserire il disabile in uno dei centri diurni di assistenza fra i quali la famiglia aveva individuato quello di via dell’Ippodromo.

Neanche tale soluzione si era, però, rivelata praticabile a causa dell’esaurimento dei posti disponibili nella predetta struttura e della inidoneità degli altri centri a garantire un adeguato livello di assistenza per G..

In tale situazione solo attraverso uno specifico progetto individuale sarebbe possibile valutare quali siano le cure sanitarie e gli interventi assistenziali più idonei, dovendosi anche tener conto della volontà della famiglia di assistere direttamente il figlio con l’ausilio di interventi di tipo domiciliare.

Il Comune e la ASL sarebbero, quindi, rimasti sordi alle esigenze prospettate dai genitori di G. e non avrebbero mai aderito alla loro istanza volta alla predisposizione del progetto di cui all’art. 14 della L. 328 del 2000.

Di qui la necessità di ricorrere a questo Tribunale attraverso il rito del silenzio.

Si sono costituiti il Comune di Milano e la ASL di Milano per resistere al ricorso.

All’udienza camerale del 12 maggio 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della L. 328 del 2000 il progetto individuale che gli enti preposti sono tenuti a predisporre a favore del disabile deve contenere una valutazione diagnosticofunzionale, l’indicazione delle prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono altresì definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Risulta che tutti i predetti adempimenti siano già stati assolti dalle strutture competenti.

Invero, la situazione di ritardato sviluppo di G.T. è già stata diagnosticata dalle strutture competenti come emerge dalle analisi contenute nella nota della Responsabile del Centro Semiresidenziale per Disturbi dello Sviluppo della Azienda Ospedaliera Niguarda, in data 23/07/2009 e nella nota del Responsabile della U.O. Strategica dipartimentale dell’UONPIA, in data 4/11/2009.

Allo stesso modo anche le conseguenti prestazioni di cura e riabilitazione risultano essere state puntualmente individuate.

Con la nota della responsabile del Servizio NDD del Comune di Milano sono stati prospettati alla famiglia una serie di interventi sia domiciliari che esterni i quali si riferivano all’epoca in cui G.T. frequentava la scuola media (doc. 1 allegato alla difesa del Comune).

Successivamente la medesima Responsabile ha predisposto una nuova serie di attività che prevedono la totale presa in carico del disabile per tutta la giornata attraverso un intervento di assistenza domiciliare dalle ore 7.30 alle ore 8.30, la frequenza di centro diurno dalle 9 alle 16 e dalle 16.30 alle 18.30 l’assistenza domiciliare diretta.

A ciò deve aggiungersi il contributo di 1.000 euro mensili erogato per far fronte ai bisogni assistenziali della famiglia (sebbene detto contributo non sia stato finora riscosso, a quanto pare perché intestato direttamente al figlio G. incapace d’agire).

Ritiene il Collegio che in tal modo risulti integralmente adempiuto il disposto dell’art. 14 della L. 328 del 2000.

I ricorrenti avanzano dubbi sulla adeguatezza degli interventi proposti dal Comune a garantire la gestione dei diversi handicap di cui risulta affetto G., palesando il loro favore per una assistenza interamente domiciliare.

In proposito il Collegio deve, tuttavia, osservare che l’inserimento (peraltro parziale) del ragazzo presso un CCD risulta consigliato anche dal Responsabile della Unità di Neuropsichiatria dell’Infanzia e della Adolescenza della Azienda Ospedaliera S. Carlo Borromeo, il quale dopo aver evidenziato che alcuni degli interventi diagnostici riabilitativi proposti (ippoterapia e approfondimento sui disturbi del sonno) non hanno potuto essere attuati per l’opposizione della famiglia, ha concluso che per il minore è utile completare gli accertamenti indicati e non ancora effettuati, proseguire la cura ed il controllo dell’epilessia presso l’Ospedale Fatebenefratelli e dare corso al progetto di inserimento, in forma residenziale o semiresidenziale, in un CDD integrato con un progetto educativo a domicilio a sostegno della famiglia per la gestione del ragazzo.

Si tratta di valutazioni che il Collegio non può sovvertire, atteso il loro alto contenuto di discrezionalità tecnica e che, comunque, non risultano efficacemente smentite dai ricorrenti i quali, al di là del comprensibile (e commendevole) desiderio di accudire il figlio non offrono elementi idonei a metterle in discussione; in particolare, non allegano elementi per negare l’idoneità delle strutture indicate dal Comune (CDD Itaca, CDD Il Gabbiano) a far fronte alle esigenze di assistenza del ragazzo disabile.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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