Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 26-05-2011, n. 21046

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Trieste, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Udine in esito al giudizio abbreviato (invece riformata in altra parte), ha riconosciuto G.F. e C.R. responsabili (la prima anche in concorso con altra imputata) del delitto di furto continuato ai danni del supermercato Eurospar di Udine.

Hanno proposto separati ricorsi le due imputate, per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo un solo motivo. Con esso eccepiscono l’insussistenza della querela sul rilievo per cui la frase ivi contenuta "rinnovo per conto dell’azienda la volontà di procedere a denuncia querela di parte contro chiunque si sia reso responsabile dei fatti per cui si procede" deve essere intesa come ratifica di un’altra querela, proposta anteriormente ai fatti oggetto dell’imputazione attuale.

I ricorsi sono privi di fondamento.

L’atto compiuto il 17 novembre 2003, col quale D.C.R., agendo per conto della Aspiag s.r.l. nell’esercizio del suo incontestato potere di rappresentanza, ha rinnovato l’istanza di punizione nei confronti degli autori dei furti verificatisi nel supermercato Eurospar di Udine (atto del quale è consentita la disamina in questa sede, per la natura della questione trattata), contiene fra l’altro le seguenti, significative, espressioni: "Faccio seguito alla precedente denuncia-querela presentata… (omissis)… in data 28.03.2003, per cui pende procedimento penale nr. 5420/2003 RG Ignoti, al fine di integrare la precedente con la stima dell’incidenza dei furti alla data dell’11.10.2003…".

La lettura del testo, ed in particolare il raffronto fra le date, rende evidente come la presentazione dell’atto di "integrazione" della querela abbia avuto la funzione di estendere l’istanza di punizione ai fatti medio tempore verificatisi, e cioè a quelli riguardanti le ulteriori sottrazioni di mercè verificatesi dopo il 28 marzo 2003, data di presentazione della prima querela. Che tale fosse l’intento del dichiarante, del resto, trova conferma nella manifestata volontà – che si legge più oltre – di "rinnovare" la querela, e non dunque di limitarsi a "ratificare" quella già presentata: "Premesso quanto sopra rinnovo per conto dell’azienda la volontà di procedere a denuncia-querela di parte contro chiunque si sia reso responsabile dei fatti per cui si procede…".

Se così non fosse, del resto, non si vede per quale scopo il D. C. avrebbe dovuto indursi alla pretesa "ratifica" di una querela già perfezionatasi nei termini di legge, dalla quale aveva preso l’avvio un procedimento penale pendente a carico di ignoti.

Sussiste, pertanto, la condizione di procedibilità in ordine ai furti ascritti alle imputate odierne ricorrenti, verificatisi in date diverse comprese, per la G., fra il 3 e il 16 settembre 2003, e per la C. fra il 25 e il 27 ottobre 2003.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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