T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 1357 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale;
Svolgimento del processo

Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe censurandoli per violazione e falsa applicazione di legge, nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Si sono costituiti in giudizio i Ministeri resistenti chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Non si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano.

Entrambe le parti hanno depositato documenti.

All’udienza del giorno 12.05.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare, il Tribunale rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia di cui si tratta, con la precisazione che la questione è stata sottoposta alle parti nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, del codice del processo amministrativo.

Il ricorrente è un dipendente dell’Azienda Ospedale Civile di Legnano, ove opera a tempo indeterminato dal 2001 nella posizione di Dirigente medico.

Egli pone a fondamento dell’impugnazione la pretesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia consistente in "esiti di pregressa lesione ischemica cerebrale", diagnosticata in data 23 ottobre 2006.

Dal contenuto del ricorso e dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente deduce a supporto della domanda vicende e fatti verificatisi in ambito lavorativo e in dipendenza del rapporto di lavoro tra l’anno 2001 e l’anno 2006.

Del resto, il rapporto di lavoro di cui egli è titolare è di natura privatistica, non rientrando tra le ipotesi di permanenza del regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l.vo 2001 n 165.

Trattandosi di un rapporto di lavoro privatizzato con una pubblica amministrazione, tutte le relative controversie, compresa quella di cui si tratta, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del d.l.vo 2001 n. 165, con la sola esclusione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione che, tuttavia, non riguardano la fattispecie in esame.

Né il caso di specie è riconducibile alla previsione dell’art. 69, comma 7, del d.l.vo 2001 n. 165, che conserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriori al 30 giugno 1998, in quanto, come già evidenziato, i fatti allegati dal ricorrente attengono a vicende del rapporto lavorativo verificatesi tra l’anno 2001 e l’anno 2006 (cfr. tra le tante Cass. Civ., SS. UU., 07 ottobre 2008, n. 24713; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 10 dicembre 2010, n. 8110; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 05 dicembre 2008, n. 21088).

In definitiva, in relazione alla controversia in esame deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e con gli effetti stabiliti dall’art. 11 del codice del processo amministrativo, fermo restando che la peculiarità della fattispecie sottesa all’impugnazione consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *