Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20059 Opposizione all’esecuzione procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Roma proponeva opposizione all’esecuzione avverso l’atto di pignoramento in estensione notificatogli dalla CALFIN s.r.l. nel corso del procedimento di esecuzione forzata presso terzi notificata da CITA s.p.a. alla Banca di Roma s.p.a. e alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Si costituiva la sola CALFIN s.p.a. (ora CALFIN s.r.l.) che chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Roma, respinta l’opposizione in riferimento ai motivi proposti nel ricorso, dichiarata l’inammissibilità del motivo di opposizione relativo al mancato rispetto del termine dilatorio L. n. 30 del 1997, ex art. 14 e L. n. 269 del 2003, art. 44 accertata la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e la conseguente inesistenza del credito fatto valere nel processo esecutivo dalla CALFIN la condannava alla restituzione in favore del Comune di Roma della somma percepita in virtù dell’ordinanza di assegnazione in data 8 aprile 2004, pari a 31.082.267,33 Euro oltre interessi legali dal 22 aprile 2004 al saldo.

Ha proposto appello la CALFIN. Il Comune di Roma ne ha chiesto il rigetto e, in via condizionata, ha proposto appello incidentale per l’accoglimento dei motivi di opposizione proposti con l’atto introduttivo del giudizio.

La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello perchè, essendo stata la sentenza del Tribunale depositata il 1 marzo 2006, alla vicenda processuale deve essere applicato l’art. 616 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 che esclude l’impugnabilità delle sentenze relative alle cause di opposizione all’esecuzione. La Corte territoriale ha inoltre rilevato la tardività dell’appello notificato oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione Calfin s.r.l. con due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Comune di Roma e propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 nonchè dell’art. 616 c.p.c. nel testo previgente alla riforma delle esecuzioni mobiliari e nel testo rimasto in vigore fino alla riforma del codice di procedura civile. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen. ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

La società ricorrente contesta l’applicazione del testo dell’art. 616 c.p.c. novellato dalla L. n. 52 del 2006 rilevando che il principio dell’immediata applicazione dello jus superveniens processuale deve essere temperato dal principio di affidamento legislativo ovverosia dall’esigenza di impedire che gli effetti degli atti processuali già formati siano alterati dalla nuova normativa con pregiudizio del diritto di difesa delle parti. In particolare mentre questa esigenza non si pone rispetto alle norme che incidono sulla tecnica processuale essa ricorre nei casi che, come quello per cui si controverte, di soppressione dell’impugnabilità delle sentenze, pongono in essere una diversa conformazione dell’azione e della tutela sostanziale che ne deriva.

La censura di parte ricorrente pur meritando la dovuta attenzione non appare fondata in quanto il parametro dell’affidamento legislativo va valutato e misurato proprio in base al concreto pregiudizio per il diritto di difesa delle parti la cui tutela non può essere concepita come opzione preferenziale, rimessa al giudice, fra la nuova e vecchia disciplina secondo astratti criteri di maggiore o minore pienezza della tutela derivante dalla vecchia o dalla nuova disciplina. La soppressione della previsione di appellabilità per le sentenze in materia di opposizione all’esecuzione rispondeva ad esigenze di maggior speditezza della definizione di tali processi e tale scelta del legislatore non può evidentemente essere sindacata dal giudice ai fini dell’applicazione temporale della nuova normativa. In relazione a tale limitazione necessaria della contemperazione del diritto di difesa con gli effetti della applicazione immediata dello jus supervenisns la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 1402/2011) ha stabilito che per le sentenze, in materia di opposizione all’esecuzione, pubblicate prima del 1 marzo 2006, il regime di impugnazione applicabile è quello dell’appello mentre per quelle pubblicate da tale data in poi diventa applicabile la nuova regola della non appellabilità con la conseguenza della esclusiva ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost..

Il secondo motivo di ricorso e il ricorso incidentale condizionato risultano assorbiti dall’esame del primo.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi riferibili alla novità della questione oggetto della controversia per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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