Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2011) 26-05-2011, n. 21043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7 gennaio 2010 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Taranto, ha riconosciuto S.G. responsabile del delitto di furto, aggravato da destrezza, di un portafogli in danno di C.A..

La sottrazione era avvenuta durante il trasporto di persone su un autobus di linea. La C. era stata spintonata per due volte da un uomo che si trovava alle sue spalle, e che aveva guardato in viso;

poco dopo si era accorta della sparizione del portafogli, quando già lo sconosciuto era sceso a una fermata.

L’individuazione del S. quale autore del fatto era dipesa dal riconoscimento fotografico successivamente fattone dalla persona offesa.

Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo a due motivi da esaminarsi congiuntamente.

Con essi il ricorrente lamenta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che il giudice di appello gli abbia negato il rinvio del dibattimento, sebbene egli avesse documentato con certificato medico la propria impossibilità a comparire per infermità.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Correttamente il giudice di merito ha negato il rinvio del dibattimento sul presupposto dell’inesistenza di un assoluto impedimento a comparire. La valutazione espressa al riguardo, col ritenere che la "lombalgia in paziente con protrusione discale L4 L5" non costituisse impedimento assoluto a presentarsi all’udienza del giudizio di appello, risponde ai canoni della logica in relazione alla natura della sintomatologia attestata nella certificazione: a maggior ragione in quanto la prescrizione medica di riposo non contraddiceva in modo tranciante la possibilità di assistere all’udienza.

Conclusivamente l’ordinanza del giudice di appello ha dato adeguata – ancorchè sintetica – giustificazione dell’esercizio del potere discrezionale di valutazione dell’impedimento, onde resiste al sindacato in sede di legittimità.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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