T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-05-2011, n. 1355 Associazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’associazione ricorrente impugnava il decreto con cui era stato disposto il fermo amministrativo delle somme che dovevano esserle corrisposte dalla regione Lombardia a saldo della realizzazione di un progetto psicosocioeducativo che si era svolto presso la Casa di reclusione di Bollate denominato "Io centro".

La Regione aveva giustificato il provvedimento con l’esistenza di un contenzioso relativo alla restituzione di fondi a suo tempo erogati per altri progetti finanziati dall’Unione Europea e su cui era stata aperta un’indagine penale conclusasi con il rinvio a giudizio dell’allora presidente dell’Associazione.

Dal momento che secondo la Regione dovevano essere restituiti oltre 838.000 euro sulla base di decreti regionali che attualmente sono oggetto di un’opposizione radicata davanti al giudice ordinario in Milano, in attesa della definizione del contenzioso era opportuno bloccare l’erogazione della somma dovuta per la realizzazione del progetto "Io centro" che potevano essere oggetto di una parziale compensazione con i maggiori crediti vantati dalla Regione laddove dovesse essere respinta l’opposizione presentata dall’associazione ricorrente.

Il provvedimento veniva ritenuto illegittimo sulla base di quattro motivi di ricorso.

Il primo eccepiva l’inammissibilità della compensazione poiché il credito della Regione non sarebbe né liquido né esigibile poiché oggetto di accertamento innanzi al Tribunale di Milano.

Il secondo contesta l’assenza di una responsabilità penale dell’associazione come è stato riconosciuto dal giudice penale che ha provveduto ad applicare una sanzione amministrativa su istanza di parte ex D.lgs. 231\01 rigettando la richiesta della Regione di costituirsi parte civile nei confronti dell’associazione.

Il terzo motivo denuncia l’eccesso di potere per travisamento dei fatti poiché le indagini penali che hanno portato all’applicazione della sanzione amministrativa non riguardano il progetto in relazione al quale è stato adottato il fermo amministrativo, ma altri corsi di cui ai Fondi Sociali Europei.

L’illecito amministrativo su cui è stata chiesta l’applicazione della sanzione non è produttivo di danni nei confronti della Regione Lombardia tanto è vero che è stata rigettata la sua costituzione di parte civile contro l’associazione e pertanto dal processo penale che riguarda persone fisiche non potrebbero scaturire effetti che farebbero venir meno i presupposti di certezza ed esigibilità del credito vantato dall’associazione per il progetto "Io centro".

Il quarto motivo lamenta che il decreto viola i presupposti dell’art. 64 bis L.R. 34\1978 perché la motivazione non è adeguata sulla base delle considerazioni svolte nei precedenti motivi di ricorso e per non essere rispettato il principio di proporzionalità.

La Regione Lombardia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per essere stato notificato dopo lo scadere dei sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato che era stata effettuata via fax dalla Regione.

Alla camera di consiglio del 25.8.2010 veniva disposto il rinvio al merito della richiesta cautelare.

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività perché il ricorso è infondato nel merito.

Il provvedimento di fermo è stato emanato sul presupposto che, per effetto di una procedura di revoca parziale o totale di numerosi progetti facenti capo all’associazione ricorrente, dovessero essere restituiti finanziamenti già erogati in relazione a tali progetti per un importo cospicuo.

Dal momento che in relazione ai provvedimenti assunti per la restituzione di tali finanziamenti, erano state proposte varie opposizioni dinanzi al giudice ordinario, la Regioen aveva inteso garantire le sue ragioni di credito con il provvedimento cautelare di cui all’art. 64 bis L.R. 34\1978 in relazione alla somma a saldo da erogare per il progetto "Io centro" peraltro di importo esiguo in relazione all’entità del credito vantato.

Oltretutto la Regione aveva avuto notizia di una vertenza pendente presso la Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell’Associazione ricorrente per responsabilità amministrativocontabile.

In conferenti sono pertanto i primi tre motivi di ricorso perché fanno riferimento alle vicende penali relative ai corsi FSE per cui sono stati revocati in tutto o in parte i finanziamenti già concessi che però non sono alla base del credito vantato dalla Regione ed oggetto dei decreti impugnati dall’associazione davanti al giudice ordinario; inoltre quanto al primo motivo si fa riferimento all’inammissibilità di una compensazione che non è stata operata, essendosi limitata la Regione a bloccare la materiale erogazione del residuo finanziamento sul progetto "Io centro" in attesa degli esiti dei giudizi sui decreti con cui era stata azionata la pretesa restitutoria della Regione.

La compensazione era stata operata con il decreto 1093 del 10.2.2010 che però non è oggetto dela presente impugnazione e che peraltro non risulta autonomamente impugnato.

Quanto all’ultimo motivo di ricorso, non sussiste alcun difetto della motivazione poiché il decreto dà atto analiticamente delle ragioni per cui viene effettuato il fermo amministrativo ricostruendo la vicenda che ha portato alla revoca dei finanziamenti su alcuni specifici progetti FSE con conseguente richiesta di restituzione di quanto già erogato.

Non vi è alcuna violazione del principio di proporzionalità poiché l’entità della somma bloccata è molto inferiore all’entità del credito vantato dalla Regione.

Il ricorso va pertanto respinto con conferma del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna l’associazione ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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