T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 26-05-2011, n. 1354

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente nel 2004 in quanto egli è stato condannato nello stesso anno per reati inerenti gli stupefacenti e la pronuncia è stata confermata in appello. Risultano, inoltre, altri carichi pendenti.

Il ricorrente impugna l’atto chiedendone l’annullamento in quanto mancherebbe la valutazione in concreto della pericolosità sociale del ricorrente.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda l’automatica ostatività dei reati indicati nell’art. 4 comma 3 del T.U. Immigrazione, tra i quali rientrano anche quelli relativi agli stupefacenti, la Corte Costituzionale, con la sentenza 16 maggio 2008 n. 148, ha stabilito che non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo. In tale ordine di idee, la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale – quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata – non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi, al punto di far ritenere manifestamente irragionevole la disciplina legislativa che siffatta condanna assume come circostanza ostativa automatica all’accettazione dello straniero nel territorio dello Stato.

Ne consegue che la condanna per uno di questi reati esclude la necessità di una verifica in concreto della pericolosità del ricorrente.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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