Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2011) 26-05-2011, n. 21064 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

iesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con decreto 26/10/2009, decidendo in sede di rinvio confermava la revoca delle misure di prevenzione patrimoniale (confisca di immobili) adottate – ai sensi della L. n. 1423 del 1956 e L. n. 575 del 1965 – nei confronti di C. E. e D.S.G.. Riteneva il giudice distrettuale che nei confronti del C. non erano emersi ulteriori elementi – oltre a quello, già considerato insufficiente dalla sentenza rescindente della Corte di legittimità, del rinvenimento dell’originale dell’atto di acquisto del cespite nell’abitazione della convivente di C.C. – per ritenere che l’immobile fosse nella effettiva disponibilità del detto C. C., e che nei confronti della D.S. non erano emersi, dalla ricostruzione cronologica dei fatti e degli addebiti, elementi idonei a far ritenere con certezza la sussistenza di incrementi patrimoniali dell’immobile – su cui la sentenza rescindente aveva demandato di soffermare l’attenzione – in epoca successiva al coinvolgimento della donna in attività criminose.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, deducendo l’inadeguata motivazione sui punti oggetto del rinvio disposto dalla sentenza rescindente.
Motivi della decisione

Il ricorso, in quanto articolato su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, è inammissibile. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, è limitato, infatti, alla violazione di legge ( L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11) e non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante o apparente, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge. Il P.G. ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l’erronea applicazione di legge, in sostanza confuta, nell’illustrazione delle doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto enucleabili dagli atti e di togliere così valenza agli elementi posti a base della conclusione assunta dal giudice di rinvio.

Il decreto impugnato è in sè sorretto da un apparato argomentativo correlato a risultanze, apprezzate e valutate in concreto, senza carenze o anomalie tali da dar luogo a motivazione mancante o apparente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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