T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 300 Pensioni, stipendi e salari compenso per lavoro straordinario Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente del Comune di Riccia, con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato ha chiesto la condanna dell’ente civico al pagamento del lavoro straordinario prestato nel corso dell’anno 1993 a suo dire regolarmente autorizzato e quantificato in 1 ora, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Riccia per contestare la pretesa di pagamento azionata ex adverso concludendo per la reiezione del ricorso.

Con nota data 4.2.2011 e depositata il 5.2.2011 il segretario comunale del Comune di Riccia, in ottemperanza ad ordinanza istruttoria presidenziale, ha precisato che non risultano agli atti del Comune provvedimenti formali di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario.

Alla pubblica udienza del 9.2.2011 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito, fuori termine, di una memoria difensiva da parte del Comune intimato.

All’esito della camera di consiglio tenutasi in pari data e proseguita in data 23.2.2011, il collegio ha rilevato d’ufficio la possibilità di dichiarare la perenzione del ricorso non essendo mai stata presentata la domanda di fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 23, comma 1, legge 1034 del 6.12.1971, se non dopo l’avviso ex art. 9, comma 2, legge 21.7.2000, n. 205 del 19.10.2006.

Ha quindi invitato con ordinanza le parti a dedurre sul punto della intervenuta perenzione del ricorso mediante deposito di memorie nel termine di giorni trenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma terzo, del codice del processo amministrativo, trattenendo la causa riservata in decisione.

Con memoria depositata il 21 aprile 2011 la parte ricorrente ha contestato la necessità di presentare nei ricorsi in materia di pubblico impiego la domanda di fissazione dell’udienza di discussione: un tale adempimento sarebbe infatti stato ritenuto obbligatorio solo a partire dai chiarimenti forniti sul punto dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria con sentenza n. 10 del 18.12.1998, in epoca successiva alla proposizione del ricorso; in ogni caso ha invocato l’applicabilità dell’istituto dell’errore scusabile.

Alla camera di consiglio del 11 maggio 2011 la causa è stata decisa dal collegio.

Può soprassedersi all’esame della preliminare questione circa la procedibilità della domanda in carenza di tempestiva domanda di fissazione dell’udienza di discussione poiché il ricorso è infondato.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, con orientamento costante afferma che non ha diritto a compenso per lavoro straordinario il pubblico dipendente, allorché manchi una preventiva formale autorizzazione da parte dello p.a. datrice di lavoro, solo in questo modo essendo possibile verificare, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali (cfr., tra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 29 agosto 2006, n. 5057; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 04 marzo 2008, n. 1066).

Nel caso di specie il ricorrente ha omesso di produrre la formale autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario firmata dall’organo competente a valutare l’effettiva rispondenza della prestazione del lavoro supplementare all’interesse della struttura organizzativa di appartenenza, come invece richiesto dal menzionato orientamento giurisprudenziale che il collegio condivide.

Lo stesso Segretario comunale del Comune di Riccia, in esito a formale richiesta di documentazione istruttoria da parte di questo TAR, ha del resto espressamente attestato che agli atti del Comune non esiste alcun provvedimento formale di autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa straordinaria.

Il ricorso deve pertanto essere respinto mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tenuto conto che solo successivamente alla notifica del ricorso si è consolidata la giurisprudenza nei termini richiamati in premessa.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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