Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 26-05-2011, n. 21003

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el Dott. MONETTI Vito che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.M., personalmente ricorre per Cassazione avverso la sentenza 27.11.2008 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione 22.5.2005 del Tribunale della stessa città lo ha condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione, 1.000,00 Euro di multa, perchè ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 648 c.p. "…perchè acquistava o comunque riceveva, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, il ciclomotore tipo PIAGGIO Liberty Tg (OMISSIS) compendio di reato in danno di D.P. F.".

Il ricorrente richiede l’annullamento della sentenza impugnata denunciando:

a) La inosservanza e la erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. a); art. 552 c.p.p., comma 2, lett. d) e comma 3, artt. 23 e 585 c.p.p. con conseguente abnormità del decreto di citazione a giudizio oltre al vizio di carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). b) Vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per carenza e manifesta illogicità nella affermazione della penale responsabilità del ricorrente, mancando la prova del reato presupposto alla contestata ricettazione. c) Vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per carenza di motivazione in riferimento alla respinta richiesta di derubricazione del delitto contestato in violazione dell’art. 712 c.p., nonchè per erronea applicazione della legge penale per mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4. d) Annullamento della sentenza per essere maturati i termini di prescrizione.

La disamina del primo motivo di ricorso impone una breve descrizione dei fatti processuali. Tratto a giudizio avanti il Tribunale di Napoli, la difesa dell’imputato sollevava eccezione di incompetenza per territorio, atteso che i fatti ascritti al prevenuto erano stati commessi nell’ambito di un diverso Comune ricadente sotto la competenza di Marano – sezione distaccata del Tribunale di Napoli.

Pertanto il giudice originariamente adito, provvedeva, in data 24.11.2003, ad emettere sentenza ai sensi dell’art. 23 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero per il successivo esercizio dell’azione penale avanti la sezione distaccata del Tribunale di Marano. In pendenza dei termini per la proposizione di eventuale impugnazione della suddetta sentenza, veniva emesso decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Marano, disponendosi la comparizione dell’imputato per la udienza del 16.4.2004. Sulla base di questa premessa l’imputato lamenta di essere stato tratto a giudizio avanti il Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Marano, mentre erano ancora pendenti i termini per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 23 c.p.p. con fa conseguenza della illegittimità della decisione del Tribunale di Napoli di trasmettere il fascicolo processuale al Pubblico Ministero per il successivo esercizio della azione penale avanti l’autorità competente e, della ulteriore illegittimità del provvedimento del magistrato coordinatore del settore monocratico del Tribunale che avrebbe proceduto, in violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. a) alla assegnazione del fascicolo al Giudice monocratico della sezione distaccata di Marano, non avendone la "capacità". Da ultimo la difesa lamenta altresì che nel nuovo decreto di citazione non è stato allegato il provvedimento del Presidente della sezione delegato al coordinamento del Settore Monocratico, quale atto originario e presupposto dello stesso decreto di citazione.

Il motivo è manifestamente infondato. In primo luogo va osservato che nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio non ricorre alcuna ipotesi di violazione della fattispecie prevista dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a). La norma sanzione di nullità la inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi, stabilito dalle leggi sullo ordinamento giudiziario. La ipotesi prospettata dal ricorrente non attiene alla condizione di "capacità" del giudice, ma ai criteri attribuzione degli affari all’interno di un ufficio giudiziario; la violazione delle tabelle di composizione degli uffici giudicanti e dei criteri di assegnazione degli affari, pur non inerendo alla capacità del giudice, può essere causa di nullità assoluta allorquando la designazione del giudice avvenga al di fuori di ogni previsione tabellare, verificandosi in tal caso la lesione dei principi costituzionali di precostituzione, terzietà, imparzialità e indipendenza del giudice v. in tal senso Cass. pen., sez. 1^, 5.4.2005, Perronace, principio confermato anche da Cass. pen., sez. 2^, 21.2.2008 n. 23299 Chirillo. Nella vicenda processuale che riguarda il ricorrente non viene denunciata alcuna violazione dei principi che sovraintendono alla distribuzione degli affari penali all’interno delle sezioni, nè tale può essere inteso il fatto che il coordinatore abbia provveduto alla assegnazione del procedimento penale alla sezione distaccata di Marano (pur anche in pendenza dei termini per impugnare la sentenza di incompetenza, di cui infra), perchè tale atto è stato compiuto in funzione di mera esecuzione di un atto giurisdizionale (sentenza) che è stata pronunciata da un giudice in accoglimento della richiesta della stessa parte ricorrente e conforme alle istanze di quest’ultima. Per tale ragione, sotto questo profilo la doglianza appare manifestamente infondata.

Parimenti non integra alcuna violazione la circostanza che il nuovo decreto di citazione sia stato emesso in pendenza di una astratta possibilità per il ricorrente di impugnare quella decisione. Sul punto va in primo luogo rammentato che: " In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti a giudice competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per cassazione;

invero non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della suprema corte, questa potrà essere richiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto" Cass. pen., sez. 4^, 8.6.2004, D’Ercole e nello stesso senso: Cass. pen., sez. 5^, 2S.11.1998 Salamone, Conseguentemente nessuna lesione è stata cagionata ai diritti processuali dell’imputato, dovendosi altresì osservare che la decisione sulla competenza era stata resa in modo conforme alla richieste dello stesso imputato. Di qui consegue che la emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del giudice monocratico competente per la sede distaccata di MARANO era atto legittimo, e corretta si appalesa la decisione della Corte d’Appello di Napoli sul punto. Con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 552 c.p.p., lett. d), va osservato che il ricorrente non ha indicato, nel concreto quale sia, la illegittimità specifica del decreto posto che non incide sulla validità dell’atto la mancata allegazione del provvedimento di assegnazione del procedimento al giudice che ha emesso il decreto.

Infatti il decreto di "assegnazione" del procedimento ad un determinato giudice, emesso dal Presidente del Tribunale o da magistrato delegato all’esercizio di tale funzione, non è parte integrante del decreto di citazione a giudizio e la sua mancanza non è indicata fra le ipotesi di nullità del detto decreto di citazione, previste dall’art. 552 c.p.p., comma 2. Pertanto, anche sotto questo diverso profilo la censura mossa è manifestamente infondata.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di prova del delitto che costituisce il presupposto del delitto di ricettazione.

Trattasi di doglianza del tutto generica. Contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, la Corte territoriale ha affermato: 1) essere accertato che il motorino posseduto dall’imputato era provento del delitto di rapina (circostanza non adeguatamente smentita dalla difesa); 2) le circostanze per le quali è provata la piena consapevolezza del prevenuto in ordine alla illecita provenienza del bene (impianto di accensione manomesso, mancanza del possesso del libretto di circolazione, mancata indicazione della persona dalla quale era stato acquisito il possesso del veicolo). La motivazione è adeguata e non presenta manifeste illogicità, mentre le doglianze sono del tutto generiche non indicando vizi specifici della motivazione della decisione impugnata.

Con un terzo motivo la difesa lamenta da un lato la mancata derubricazione dell’illecito ascritto, in violazione della meno grave ipotesi di cui all’art. 712 c.p. e dall’altro il mancato riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, sull’assunto delle precarie condizioni di conservazione di un ciclomotore di 50 cc di cilindrata e con un sistema di scarico non catalitico. Anche questo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Una volta che il giudice di merito abbia individuato e descritto la fattispecie violata, con motivazione adeguata in relazione a tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, questi non ha l’obbligo di indicare le ragioni per le quali non ricorrano altre e diverse fattispecie di reato. Per quanto attiene, poi all’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, la difesa introduce questioni di mero fatto che non suscettibili di apprezzamento in sede di legittimità.

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, visto l’art. 616 c.p.p., della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di gravame.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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