T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 1309

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24 novembre 2010 la ricorrente espone di essere affidataria del servizio di raccolta trasporto rifiuti solidi urbani nel comune di Pozzallo dal 1° febbraio 2009 e per la durata di due anni.

La ricorrente espone che il relativo capitolato speciale di appalto, all’articolo 12, pone a carico della ditta tutti costi di trasporto dei rifiuti differenziati riconoscendo in suo favore i ricavi provenienti dalla cessione delle frazioni differenziate; la ditta, quindi, non può pretendere compensi per il trasporto della frazione differenziata.

Espone ancora la ricorrente che l’articolo 28 dello stesso capitolato prevede che i proventi del conferimento dei rifiuti avviati al recupero sono di competenza della ditta aggiudicataria a titolo di personalità. Precisa, infine, che l’ATO Ragusa ambiente è ente titolare delle convenzioni con le piattaforme autorizzate ove le frazioni recuperabili vengono conferite, per cui è la società d’ambito che incassa i proventi da parte dei consorzi di filiera, proventi rivendicati da parte ricorrente.

Quest "ultima, in data 21 settembre 2010, presentava istanza alla società d’ambito affinché le venissero comunicate le somme da fatturare a titolo di proventi dovuti per il conferimento delle frazioni recuperabili per il periodo da gennaio ad agosto 2010.

Stante il comportamento inerte della società d’ambito, la ricorrente, non potendo, in carenza dei dati necessari per emettere le fatture, attivarsi per acquisire i ricavi previsti dal capitolato speciale d’appalto, ha proposto il ricorso in epigrafe.

Il 3 dicembre 2010 la ricorrente ha depositato la cartolina relativa alla notifica avvenuta a mezzo posta.

Il 28 febbraio 2011 la ricorrente ha depositato il contratto stipulato tra il comune di Pozzallo e la società d’ambito Ato Ragusa ambiente.

In data 5 aprile 2011 la ricorrente ha depositato il capitolato speciale di appalto.

L’Ato Ragusa ambiente non è si è costituita in giudizio.

Infine, nella camera di consiglio del 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Al fascicolo d’ufficio risulta acquisito unicamente il ricorso datato 22.11.2010 e depositato, in data 24.11.2010, in copia, munita di attestazione da parte dell’Ufficio Notifiche presso la Corte d’Appello di Catania circa l’avvenuta consegna in data 22.11.2010 dell’originale per la notifica.

L’originale del ricorso non risulta mai essere stato depositato; in data 3 dicembre 2010 la ricorrente ha depositato unicamente la cartolina relativa alla notifica avvenuta a mezzo posta, ma non (anche) l’originale del ricorso (atto che, a tacer d’altro, deve contenere in originale la sottoscrizione della parte e/o del suo difensore con relativo mandato speciale).

Fino al momento del passaggio in decisione del ricorso l’ATO non si è costituita.

In reiterate occasioni, questa Sezione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in casi del tutto identici, ricordando che la giurisprudenza ha avuto occasione di ritenere, con orientamento assolutamente condivisibile, che "nessuna norma deroga alla disposizione di cui all’art. 18, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, la quale statuisce che l’originale del ricorso con la prova della eseguita notificazione deve essere depositato nella segreteria della sezione competente; e, pertanto, la trasmissione via fax, non seguita dal documento originario, non costituisce strumento idoneo a portare all’esame del giudice adito l’atto di impulso processuale ed il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile" (T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 novembre 2007, n. 2054).

In proposito, merita d’essere richiamato l’orientamento espresso dalla IV Sez. di questo Tribunale, con sent. del 14 settembre 2007, n. 1418, e successivamente condiviso dalla Sezione, secondo il quale "il deposito di copia del ricorso incidentale, munita dell’attestazione dell’avvenuta presentazione dell’originale presso l’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Catania, vale a dimostrare che la parte ha rispettato i termini prescritti dalla legge per la proposizione di tale mezzo d’impugnazione, ma non sostituisce il successivo adempimento del deposito presso la Segreteria del Tar dell’originale dello stesso ricorso incidentale, munito delle attestazioni di avvenuta notifica, adempimento che, rientrando nella piena disponibilità della parte stessa (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di smarrimento del documento originale, adeguatamente certificate dai competenti uffici,……), dev’essere compiuto nel termine perentorio stabilito dalla legge ".

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con decisione N. 685/08 del 23.7.2008 ha affermato che, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 107/2004) sulla materia del perfezionamento della notificazione, ed applicando i principi ivi affermati al deposito del ricorso (principale o incidentale) nel giudizio amministrativo, " si deve riconoscere la facoltà del ricorrente di effettuare tale incombente non appena espletate le formalità di sua spettanza nel procedimento notificatorio (esaurite dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) senza incorrere perciò in decadenze; con il solo onere, se l’intimato non si costituisca, di versare in atti la copia restituita dall’ufficiale giudiziario, attestante la successiva data in cui la notifica si è perfezionata per il destinatario, entro il termine fissato per il deposito di ogni documento dall’art. 23, IV comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.".

Ora, la circostanza che nel caso in questione l’originale del ricorso notificato non sia stato MAI depositato in giudizio, congiuntamente alla circostanza che la controparte non si è costituita in giudizio, conduce ad escluderne l’ammissibilità anche alla luce del superiore orientamento del CGA.

Infatti, non si è integrata la fattispecie, menzionata dal Consiglio, di assolvimento dell’onere di deposito dell’originale del ricorso notificato allorquando l’intimato non si costituisca.

Né rileva il deposito della cartolina di ricevimento dell’atto, atteso che "anche per le notificazioni effettuate tramite il servizio postale, la relazione dell’ufficiale giudiziario apposta sull’originale del ricorso costituisce la prova dell’avvenuta notifica come richiesta dall’art. 21, l. n. 1034 del 1071 (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 29 maggio 2008, n. 1154)".

Tanto basta a ritenere inammissibile il ricorso, anche alla stregua del quadro normativo oggi in vigore.

L’art. 45 del C.P.A. prevede, per quanto qui rileva, che:

"1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario……..

2. E’ fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate".

Come si vede, il Legislatore ha riaffermato l’onere per la parte di depositare in giudizio l’originale del ricorso munito della prova delle notifiche, seppure consentendolo anticipatamente fin dalla data di restituzione dell’atto da parte dell’Ufficio Notifiche.

Oltretutto, questo Tribunale ha riaffermato la nullità del ricorso nel caso in cui non venga depositato agli atti di causa l’originale dell’atto introduttivo del giudizio, completo in tutte le sue parti e regolarmente sottoscritto in calce (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 28 gennaio 2011, n. 198): e nel caso in questione la copia del ricorso depositata reca la procura in semplice fotocopia.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in carenza di costituzione dell’ATO R.A..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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