Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-02-2011) 26-05-2011, n. 21229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 16 settembre – 8 ottobre 2010, il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il 4 agosto 2010, di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di M. F. (classe 1963), sottoposto ad indagini, insieme ad oltre cento persone, per il delitto di associazione di tipo mafioso transnazionale, denominata ndrangheta, operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria, in quello nazionale ed estero (Australia, Canada, Germania e Svizzera), e, in particolare, per aver fatto parte, col ruolo di organizzatore, della società di Siderno insieme a Co.Mi., F.G. (classe 59), Fr.Sa., G.A. (classe 54) e G. A. (classe 62).

Il Tribunale ha, innanzitutto, respinto l’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche autorizzate con decreto di proroga emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 3 luglio 2009 ed eseguite in conformità del successivo provvedimento del Pubblico ministero in data 8 luglio, che aveva disposto l’utilizzazione degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria.

Secondo il giudice del riesame, il Pubblico ministero aveva legittimamente motivato sia l’inidoneità degli impianti installati nei locali della procura della Repubblica, sia la sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza, richiamando integralmente i motivi già indicati nella propria richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione ambientale all’interno della lavanderia (OMISSIS) di Siderno.

Il Pubblico ministero aveva infatti rappresentato che, a causa dell’ubicazione dei locali dell’esercizio commerciale da controllare, situati al piano seminterrato del centro commerciale "(OMISSIS)" di Siderno, neppure raggiunto dalla telefonia mobile, il segnale trasmesso dagli impianti installati negli uffici della procura risultava inadeguato, cosicchè, come da indicazione del commissariato P.S. di Siderno, si era resa necessaria l’installazione di un sistema wireless per le captazioni presso i locali della stessa polizia giudiziaria incaricata delle indagini, i quali, trovandosi ad una distanza dalla lavanderia più ridotta rispetto a quella degli uffici della Procura distrettuale, avrebbero consentito una ricezione ottimale, non altrimenti raggiungibile.

Nella richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione, il Pubblico ministero aveva illustrato anche le eccezionali ragioni di urgenza per le continue emergenze investigative, derivanti dalla complessiva attività di captazione in corso e dalla progressione degli episodi e dei relativi commenti da parte degli indagati, tali da non consentire alcun ritardo nello svolgimento delle operazioni investigative e da imporre di ovviare tempestivamente agli inconvenienti tecnici che avrebbero reso assolutamente inidonee le operazioni di ascolto e registrazione presso gli uffici della procura.

Nel merito, dopo ampia disamina giurisprudenziale relativa al delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e il richiamo a precedenti sentenze irrevocabili in tema di organizzazioni criminali di tipo ndranghetistico, il Tribunale ha ritenuto fondata l’ipotesi accusatoria configurante un’unitaria associazione mafiosa transnazionale, denominata ndrangheta, articolata in aggregazioni minori, società e locali, sottoposte all’azione di controllo e coordinamento di un organo di vertice denominato Provincia, costituente la punta di una piramide di cui le articolazioni locali rappresentano i singoli mattoni, cementati l’uno l’altro dal reciproco sostegno, da comuni obiettivi illeciti, da altrettanti comuni rituali e da condivise "regole" criminali.

In particolare, i gravi indizi di partecipazione di M. F. alla predetta associazione sono stati desunti da una conversazione ambientale, captata il 23 luglio 2009 all’interno della predetta lavanderia (OMISSIS), gestita da C.G., indicato come esponente apicale della Provincia e componente di vertice della società di Siderno, incaricato anche di curare i rapporti con i membri delle articolazioni settentrionali ed estere dell’organizzazione criminale.

Il C., conversando con tale B.G., persona originaria di Siderno ma emigrata in Canada e residente nella cittadina di Thunder Bay, ritenuto componente di rango del locale di ndrangheta ivi esistente, aveva rivelato all’interlocutore l’attuale assetto delle società calabresi e, in particolare, di quella di Siderno, espressamente menzionando M.F., il muratore, fratello di To. ( Ma.An.), quest’ultimo coniugato con una figlia di Mo.Vi., come elemento di spicco della società di Siderno con la carica di mastro di buon ordine e il titolo di santista nell’organigramma criminale.

L’autorevolezza della fonte informativa, che aveva parlato per conoscenza diretta, la precisione dell’individuazione riscontrata dall’esattezza delle notizie fornite con riguardo al M., e la mancanza di alcuna ragione di calunnia o millanteria, costituivano, secondo il Tribunale, fattori gravemente indizianti della partecipazione dell’indagato all’associazione di tipo mafioso, tali da imporre l’applicazione della misura cautelare di massimo rigore, considerata altresì l’inesistenza di elementi idonei ad escludere le presunte esigenze cautelari e la conseguente adeguatezza della sola custodia in carcere a fronteggiarle.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il M., tramite il suo difensore, deducendo tre motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e, in particolare, della conversazione captata il 23 luglio 2009 tra C.G. e B. G..

Il provvedimento di proroga sarebbe illegittimamente motivato col mero richiamo alle ragioni che determinarono l’inizio delle operazioni senza l’indicazione dei motivi giustificanti il protrarsi delle intercettazioni, e, neppure, risulterebbero adeguatamente illustrate le eccezionali ragioni di urgenza e l’inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica, che determinarono l’esecuzione delle prorogate captazioni mediante apparati in dotazione alla polizia giudiziaria, tanto più che, prima della proroga, le medesime operazioni erano state regolarmente eseguite per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica e il provvedimento del Pubblico ministero non spiega perchè esse non potessero proseguire mediante il ricorso ad impianti di altri uffici di procura vicini.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l’eccessiva dilatazione del concetto di indizio e della gravità di esso, per avere il Tribunale ritenuto sufficiente, ai fini dell’applicazione della misura cautelare di massimo rigore, la mera indicazione del M. come componente dell’associazione ndranghetistica da parte del C. in una conversazione captata con altra persona.

L’indicazione sarebbe vaga nei contenuti, inidonea ad identificare l’indagato, priva di riscontri individualizzanti e di elementi di completamento e collegamento (frequentazioni, fermi di polizia, fotografie e quant’altro in grado di avvalorare il congetturale dire dei conversanti), tenuto conto altresì dell’estraneità del M. al dialogo intercettato.

L’ulteriore elemento apprezzato come indiziario dal giudice della cautela, consistente in un fotogramma che riprendeva il M. nello spiazzo antistante il complesso commerciale "(OMISSIS)" di Siderno, in data 6 novembre 2009, al piano sotterraneo del quale si trova la lavanderia (OMISSIS), sarebbe un dato del tutto neutro che non proverebbe la frequentazione della detta lavanderia da parte dell’indagato, e, inoltre, non avrebbe alcuna correlazione logica e/o temporale con la conversazione captata il precedente 23 luglio.

Infine, sarebbe rimasto privo di alcun indizio il concreto contributo prestato dal M. alla presunta associazione di tipo mafioso nella quale avrebbe rivestito il compito di organizzatore, non sussistendo indicatori fattuali della detta partecipazione e dello specifico compito in essa svolto dall’indagato.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia inosservanza di legge e vizio della motivazione anche con riguardo alle ritenute esigenze cautelari che risentirebbero dall’apodittica affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non insorgendo, al di sotto della soglia di gravità indiziaria non raggiunta nel caso in esame, alcun obbligo applicativo delle misure cautelari di massimo rigore anche per i reati previsti dall’art. 275 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Contrariamente all’assunto del ricorrente, il decreto del Pubblico ministero in data 8 luglio 2009 che ha disposto l’esecuzione delle intercettazioni ambientali all’interno del locale adibito a lavanderia, denominato (OMISSIS), con impianti in dotazione al Commissariato della Polizia di Stato di Siderno e nella sede di esso, è puntualmente motivato, seppure per relationem alla richiesta dello stesso Pubblico ministero, depositata il 3 luglio 2009, di proroga delle operazioni captative, accolta dal Giudice per le indagini preliminari con decreto in pari data, sia con riguardo all’inidoneità degli impianti esistenti negli uffici della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, in quanto il segnale trasmesso dal sistema già utilizzato non risultava ottimale al punto di compromettere l’utilità del servizio, stante l’ubicazione dei locali della lavanderia in un piano seminterrato, con la conseguente necessità di installare un sistema wireless in prossimità del luogo da controllare ovvero presso gli uffici del più vicino Commissariato P.S. di Siderno; sia con riguardo alle eccezionali ragioni di urgenza, giustificanti il mutamento delle modalità esecutive delle operazioni di intercettazione in corso, per la progressione degli episodi emergenti dalla complessiva attività di captazione e l’esigenza non differibile di seguirne gli sviluppi e i commenti da parte dei loro protagonisti.

Nella fattispecie, dunque, risulta pienamente osservata la disposizione di cui all’art. 268 c.p.p., comma 3, che giustifica il compimento delle operazioni di intercettazione mediante apparecchiature esterne non solo nel caso di inidoneità "tecnico- strutturale" degli impianti installati negli uffici della procura della Repubblica, concernente le condizioni materiali degli impianti stessi, ma anche nel caso di inidoneità cosiddetta "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine in corso e allo specifico delitto per il quale si procede (c.f.r. sul requisito dell’inidoneità degli impianti che può comprendere, congiuntamente o alternativamente, i predetti aspetti strutturali e/o funzionali:

Sez. 6^, n. 17231 del 14/04/2010, dep. 06/05/2010, Hosa, Rv. 247010).

Nessun onere incombeva, poi, al Pubblico ministero di accertare se l’inconveniente tecnico, emerso nel corso delle intercettazioni ambientali, potesse essere superato spostando le operazioni presso altri uffici di procura.

Le disposizioni in materia di esecuzione delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali non prevedono, infatti, che all’insufficienza o inidoneità della postazione di una sede di procura si possa rimediare con il ricorso ad un diverso ufficio di procura non competente a svolgere l’indagine in corso.

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

L’indicazione di M.F. come appartenente alla società di Siderno è fatta da C.G., coindagato nel medesimo procedimento come esponente apicale della ndrangheta, nell’ambito di una conversazione con altro presunto sodale, B.G., emigrato in Canada e appartenente alla locale della città di Thunder Bay, ivi operativa.

La dichiarazione accusatoria nei riguardi dell’attuale ricorrente non proviene, quindi, da una chiamata in correità soggetta ai necessari riscontri anche individualizzanti in sede di valutazione cautelare della gravità indiziaria, a norma dell’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, e art. 192 c.p.p., comma 3, ma emerge dal contenuto di un colloquio tra altre persone che, sebbene vada anch’esso attentamente interpretato, costituisce elemento indiziario non postulante conferme esterne e, perciò, soggetto alla valutazione del giudice secondo gli ordinari alteri di apprezzamento (conformi: Sez. 5^, n. 38413 del 07/02/2003, dep. 09/10/2003, Alvaro, Rv. 227411; Sez. 5^, n. 13614 del 19/01/2001, dep. 04/04/2001, Primerano, Rv. 218392; Sez. 1^, n. 1683 del 17/12/2003, dep. 21/01/2004, Barillà, Rv. 227128).

Ciò posto, la contestazione della gravità indiziaria della predetta indicazione del M. come membro di rilievo della ndrangheta si fonda sulla labilità del protocollo identificativo applicato per individuare proprio nel ricorrente, e non in altra persona, il preteso Mastro di giornata nella società di Siderno; sulla povertà di contenuto della chiamata, ammessa la sua riferibilità alla persona del ricorrente, esaurendosi essa nella mera indicazione della carica e grado criminale attribuiti al M., senza che sia emerso il concreto contributo operativo apportato dall’indagato alla presunta associazione mafiosa; sulla mancanza di alcun ulteriore elemento che suffraghi e storicizzi la predetta unica indicazione accusatoria, come ad esempio dati di frequentazione, controlli di polizia, pregresse denunce o, comunque, sospetti oggettivabili circa l’asserito, organico inserimento dell’indagato nell’ipotizzato sodalizio di stampo mafioso.

Al contrario, l’ordinanza impugnata ha dato ragione, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, dell’identificazione della persona evocata nel colloquio tra terzi nell’attuale indagato, che risulta indicato, nella medesima conversazione, con il nome e il cognome di " M.F."; con il richiamo alla sua attività di "muratore" risultando effettivamente impegnato nel settore edilizio;

e con l’ulteriore qualificazione di "fratello di To., il genero di Mo.Vi.", come riscontrato dal fatto che il ricorrente ha effettivamente un germano che si chiama Ma.An., il quale è coniugato con Mo.Ma., figlia di Mo.Vi..

Anche il contenuto della conversazione intercettata, con specifico riguardo all’indagato, è di sicura pregnanza contrariamente alla censura proposta, come risulta adeguatamente illustrato nell’ordinanza impugnata.

E ciò dicasi sia per il tenore intrinseco del colloquio, sia per il contesto in cui esso si svolge.

Quanto al contenuto, C.G., detto "(OMISSIS)", personaggio di sicuro rilievo nell’organigramma criminale mafioso della provincia reggina, versante ionico, come emerge dai richiami contenuti nell’ordinanza impugnata che non sono stati oggetto di specifica contestazione, informa il compaesano emigrato in Canada, B.G., a sua volta intraneo alla ndrangheta operante in quel paese, dell’attuale situazione organizzativa del sodalizio nel territorio di Siderno, menzionando i personaggi locali di maggiore rilievo, tra cui, appunto, M.F., al quale attribuisce, come al fratello Ma.An., il grado di santista: "Il fratello (già indicato come To.: n.d.r.) ha la santa…", dichiara il C.; e all’immediata domanda del B.: "E questo qua F. il muratore?", il C. precisa "Ce l’ha", confermando altresì che lo stesso M.F. è "Mastro di Buon Ordine", carica con la quale era già conosciuto dal B., che subito rivela al suo interlocutore di avere incontrato il M. "ieri sera" e che quest’ultimo era rimasto sorpreso del suo arrivo a Siderno, di cui non aveva avuto preventiva notizia dal C., il quale, a sua volta, ammette di avere precedentemente incontrato il M. e di non avergli comunicato l’arrivo del B..

Quanto al contesto della conversazione esso assicura, secondo la puntuale e ancora una volta ineccepibile motivazione dell’ordinanza impugnata, della genuinità e spontaneità del colloquio che si svolge in un locale non raggiunto neppure dal segnale di telefonia mobile, in un contesto di assoluta e sicura riservatezza, nel quale gli interlocutori non avevano alcuna remora a parlare liberamente e a scambiarsi le riservate notizie che sono state captate e che trovano giustificazione nel fatto che il B., sebbene intraneo alla cosca secondo i dati investigativi raccolti, essendo residente in Canada e arrivato a Siderno solo da pochi giorni, come da lui stesso dichiarato, era interessato ad apprendere dal qualificato e informato C. l’attuale situazione della "società" mafiosa di Siderno.

Parimenti infondate devono ritenersi le censure di genericità dell’indicazione accusatoria, consistente nel mero richiamo del grado criminale rivestito dal M. senza che sia emerso alcun concreto contributo apportato dall’indagato al presunto sodalizio mafioso, e di mancata storicizzazione ovvero oggettivazione della medesima indicazione non risultando altri elementi obiettivi attestanti i pretesi vincoli criminali del M. e il ruolo dallo stesso rivestito nell’ipotizzato sodalizio mafioso.

Ritiene al contrario la Corte, in linea con quanto affermato nell’ordinanza impugnata, che sussista l’alta probabilità di commissione del reato, in cui consiste la gravità indiziaria, a carico di una persona che, nel contesto di una riservata conversazione tra terzi, oggetto di captazione ambientale, sia spontaneamente indicata come appartenente alla ndrangheta, con la specificazione del grado rivestito (santista) e del ruolo esercitato (mastro di buon ordine), ove l’indicazione sia diretta, provenendo da un membro di rango del medesimo sodalizio a conoscenza dell’organigramma criminale, e sia effettuata in termini di attualità e concretezza, per i richiamati coevi contatti dei conversanti con la persona indicata come esponente di rilievo della cosca locale, restando irrilevante la mancata attribuzione alla stessa di specifici reati-fine.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini dell’affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione a un’organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell’art. 416 bis c.p. (Sez. 1^, n. 13008 del 28/09/1998, dep. 11/12/1998, Bruno, Rv. 211897), e dovendo considerarsi come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, anche quella di chi si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all’associazione anzidetta, giacchè anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’organizzazione delinquenziale (Sez. 1^, n. 6992 del 30/01/1992, dep. 16/06/1992, Altadonna, Rv. 190643).

3.3. La confermata gravità indiziaria, con riguardo al delitto previsto dall’art. 416 bis c.p., priva di fondamento, infine, il terzo motivo di ricorso che nega la ricorrenza delle esigenze cautelari relativamente presunte ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3, proprio sul presupposto, escluso nel caso in esame, di indizi di partecipazione al delitto di associazione di tipo mafioso non assurgenti alla soglia di gravità richiesta per l’applicazione della misura cautelare personale.

4. Segue il rigetto del ricorso e, con esso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l’ordine alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta l’11 febbraio 2011:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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