T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 1296 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa con la qualifica di Maresciallo aiutante S.U.P.S. dei Carabinieri, ritenuto non idoneo al servizio dal 29 gennaio 2005 per "infarto con intervento chirurgico di triplice bypass aorto- coronarico" e per "diabete mellito", in data 7 aprile 2004 presentava istanza al Ministero della Difesa al fine di ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte e la concessione dell’equo indennizzo.

Con il provvedimento impugnato l’Amministrazione riteneva le infermità sofferte dal maresciallo L.S. non dipendenti da causa di servizio e pertanto respingeva l’istanza di concessione dell’equo indennizzo, sulla scorta del parere del Comitato di verifica reso nell’adunanza n. 344/2008 del 1° luglio 2008, confermativo del precedente parere di uguale segno reso in data 14 settembre.

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione anche in relazione alla violazione degli artt. 10 e 10 bis l. n. 241/90. Violazione di tali norme;

2) Eccesso di potere per scoordinamento logico, travisamento dei fatti, per difetto di esame, di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà.

Lamenta il ricorrente che il Comitato di Verifica con il parere del 1° luglio 2008, abbia confermato il parere negativo espresso nell’adunanza del 14 settembre 2007, senza svolgere alcuna ulteriore indagine in sede di riesame, limitandosi a rilevare, nelle osservazioni presentate dal maresciallo Laganà, la insussistenza di elementi tali da fare modificare il precedente giudizio, senza entrare nel merito della valutazione degli elementi esposti, violando così gli obblighi procedimentali calendati e incorrendo nei vizi di eccesso di potere di cui al secondo motivo di ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La normativa di settore e, specificatamente il D.P.R. n. 461 del 29/01/2001, ha effettuato una chiara e precisa ripartizione tra le competenze relative all’accertamento clinico della patologia riscontrata, demandata alle Commissioni Mediche, e quelle inerenti alla verifica della dipendenza della patologia da causa di servizio, attribuita alla competenza del Comitato di Verifica.

Il Comitato di Verifica delle cause di servizio è, sì, tenuto a fare riferimento all’accertamento eseguito dalla Commissione Medica, ma unicamente con riguardo alla diagnosi, rientrando invece nella sua competenza propria ed esclusiva emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio delle patologie diagnosticate.

Da ciò scaturisce che, una volta accertata dalla Commissione Medica una determinata patologia, la mancata riferibilità a causa di servizio ad opera del Comitato di Verifica, non integra alcuna contraddittorietà (in termini, TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. n. 37911 del 21/12/2010; per la compatibilità ti tale sistema con vari principi costituzionali cfr. sent. Corte costituzionale, 21 giugno 1996, n. 209, resa in relazione al parere prevalente del CPPO, ora sostituito dal Comitato di Verifica, cit.).

Né, peraltro, sussiste obbligo per l’Amministrazione di puntualmente motivare in ordine alle ragioni espresse dai singoli organi consultivi al fine di esternare il "dissenso" rispetto a quanto espresso dalla Commissione medica, per la ragione, già evidenziata, che unico organo demandato a verificare la dipendenza da causa di servizio, anche ai fini della concessione dell’equo indennizzo, è il Comitato di Verifica, il cui accertamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica, sottratta, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (TAR Lazio Roma, sez. I, sent. n. 15708 del 7/06/2010) salvo il caso di eccesso di potere per assenza di motivazione e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, sent. n. 27 del 5/01/2011).

Nel caso di specie, il parere del comitato di verifica risulta congruamente articolato e motivato, non contenendo evidenti vizi logici che soli potrebbero giustificare il sindacato di legittimità di questo Giudice. Sotto altro aspetto, non si riscontra in esso manifesta irragionevolezza, avendo il Comitato di Verifica analizzato (e per ben due volte) le singole patologie di cui il ricorrente è affetto, rapportandole al servizio prestato ed alle condizioni in cui lo stesso è stato svolto, nonché valutando la riconducibilità delle affezioni riscontrate alle condizioni soggettive e genetiche del ricorrente.

Correttamente l’Amministrazione intimata si è espressa con il provvedimento impugnato denegando la richiesta concessione dell’equo indennizzo per la patologia riscontrata dalla Commissione Medica, ma non valutata dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica, organo preposto a tale valutazione, vincolante per l’Amministrazione.

Ed in punto di onere di motivazione, il Consiglio di Stato ha da tempo precisato, in via risolutiva, che l’Amministrazione attiva è tenuta a fare proprio e ad assume il giudizio espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (ora Comitato di Verifica sulla causa di servizio) come motivazione unica della determinazione finale (cfr. Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3487; sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6769).

Conclusivamente, riscontrata la infondatezza delle censure addotte, il ricorso va rigettato.

Data la particolare natura della controversia, afferente alla tutela di diritti fondamentali (salute e lavoro), il Collegio ritiene di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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