T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 1295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Dagli atti di causa e dalla stessa incontestata prospettazione delle parti risulta che:

A) In data 08/04/2005, il sig. G.S., titolare del barpub "H.", inoltrava al Comune di Piazza Armerina una richiesta di concessione) per la collocazione su suolo pubblico di un paravento in pannelli amovibili.

L’Ufficio del Settore Collettività e Territorio – Servizio Urbanistica, competente in materia, richiesto con esito positivo il propedeutico N.O. al Comando di Polizia Municipale, il 04/05/2005 rilasciava l’autorizzazione n. 76 valevole per un anno dalla data di rilascio.

B) Lo stesso Ufficio, in data 03/11/2006, specificando che per ottenerne il rinnovo era necessario attenersi all’osservanza del nuovo iter procedimentale stabilito in attuazione della delibera di G.M. n. 106 del 30/05/2007.

C) In data 19/06/2007 il sig. S. richiedeva al Comune il rinnovo della concessione; rinnovo che veniva negato dall’Amministrazione "…alla luce di quanto espresso nella nuova delibera di Giunta n° 106/2007…" la quale prevede esclusivamente l’installazione di "…dehors stagionali (temporanei) per un massimo di 180 giorni nell’anno solare e comunque nel periodo ricompreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre 2007…". Pertanto, con ordinanza n. 20 del 19/11/2007, notificata all’interessato in data 22/11/2007, il Comune di Piazza Armerina ingiungeva "…la rimozione di quanto realizzato con il ripristino dei luoghi allo stato originario, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente Ordinanza…".

D) Con verbale prot. n. 636 notificato il 29/02/2008, la P. M. accertava "…che la Ditta non ha ottemperato. Detta inottemperanza costituisce titolo per l’applicazione dell’art. 7 della L. 47/85…".

E) Il sig. S. non provvedeva al ripristino dei luoghi, continuando ad utilizzare il suolo pubblico; conseguentemente, il 19/06/2008, il Commissariato di P.S. di Piazza Armerina redigeva verbale di sequestro amministrativo nei confronti del titolare del pub "H." perché a seguito di un controllo lo stesso risultava "…privo di autorizzazione di concessione di suolo pubblico…", nonchè verbale di contravvenzione per la violazione degli artt. 1, 2 e 20 della L. Regionale 18/95.

F) In data 27/06/2008, l’interessato chiedeva al Comune "… il rilascio della autorizzazione ad occupare suolo pubblico con dehors…", impegnandosi "…a rimuovere i manufatti… entro 5 giorni dalla data di cessazione del periodo autorizzato…".

G) Il Comando di Polizia Municipale, il cui parere vincolante insieme con quello dell’Ufficio Urbanistica era previsto dalla Delibera di G. M. n. 52 del 03/03/2008, negava l’autorizzazione "…a seguito di Verbale di non ottemperanza all’ Ordinanza n. 20 del 19/11/2007…".

Pertanto, il sig. S., che ormai dal 03/11/2006 occupava il suolo pubblico, informato del diniego espresso dal Comune con la not. prot. 12399 del 8/07/2008, comunicava all’Ente, con a./r. del 14/07/2008, la propria decisione di provvedere ad eseguire l’ordinanza del novembre 2007, e quindi a smontare il dehor ma con la precisazione che lo avrebbe rimontato lo stesso giorno vista la richiesta prot. n. 12399 inoltrata il 27/06/2008.

H) Con nota n.1764/2008 della P.M. veniva respinta la domanda de qua in quanto a carico del richiedente era stato redatto un verbale di non ottemperanza ad un ordine di sgombero della area richiesta ed a quel momento occupata abusivamente.

2. Col ricorso introduttivo il sig. S. deduce le censure di:

– incompetenza del Dirigente della Polizia Municipale ad assentire le richieste di concessione di suolo pubblico per l’istallazione di dehors prefabbricati stagionali;

– di eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

3. Successivamente, con nota prot.14667 del 30.06.2009 il responsabile del settore Attività produttive e sviluppo economico del comune di Piazza Armerina ha respinto l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico annuale, presentata dall’istante in data 27.05.2009. Intanto il sig. S. proponeva opposizione al sequestro che veniva rigettata con ord. n. 74 del 1/07/2009.

4. Avverso detto provvedimento ed il precedente provvedimento di sequestro del prefabbricato in argomento, avvenuto in data 18.06.2009, il sig. S. ha proposto motivi aggiunti, depositati in data 8/7/1009.

Con gli stessi motivi aggiunti sono stati impugnati: l’ordinanza n. 74 del 1° luglio 2009 con la quale il Comune aveva respinta l’opposizione al sequestro presentata in data 22/5/2009 ed atti connessi.

Il ricorrente muove dall’assunto di fondo che lo stesso era "…in possesso di tutti i requisiti stabiliti dal citato regolamento 2009 e confidando sul comportamento concludente del comune di Piazza Armerina, che avrebbe tacitamente consentito per tutto il 2008 e fino al 18/06/2009 la fruizione del suolo pubblico ed ha qualificato la istanza presentata in data 27/05/2009 come "rinnovo".

Inoltre, censura i provvedimenti impugnati per errore sui presupposti di fatto atteso che il diniego avversato sarebbe motivato sul postulato che l’area richiesta in concessione sita in Piazza B. Giuliano fosse interessata, con decorrenza 1/10/2009 alla sosta a pagamento.

5. Il 31/08/2009, il sig. S. notificava al Comune un secondo ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della ulteriore nota prot. n. 14667 del 6/07/2009, lamentando:

1) violazione o falsa applicazione o disapplicazione del regolamento per l’occupazione di suolo pubblico mediante allestimento di deors stagionali od annuali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29/4/2009 con particolare riguardo all’art. 10del regolamento che prevede il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico previa verifica delle condizioni di viabilità;

2) motivazione illogica:

3) travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, ingiustizia grave e manifesta;

4) assenza di pubblico interesse e violazione del principio del ne bis in idem;

5) sviamento dalla causa tipica.

Il ricorrente torna a sottolineare il comportamento dell’Amministrazione intimata che avrebbe generato una aspettativa in capo ad esso ricorrente in quanto (lasciando decadere il sequestro del dehor operato in data 19/6/2008) avrebbe tacitamente consentito sino alla data del 18/6/2009 la fruizione del suolo pubblico, ed avrebbe qualificato la domanda di concessione di suolo pubblico presentata in data 27/5/2009 come "rinnovo".

Inoltre, l’adombrata possibilità che il Comune prevederebbe di assegnare l’area su cui si controverte, per la sosta a pagamento non costituirebbe idonea motivazione per denegare la concessione dell’area per la realizzazione di un dehor.

In ogni caso, il provvedimento sarebbe inficiato da un errore sui presupposti di fatto atteso che la Piazza Boris Giuliano non sarebbe ricompresa tra le vie e piazze che sarebbero state interessate al servizio di sosta a pagamento.

6. Il Comune, costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza, rilevando che la domanda del ricorrente non atterrebbe ad un "rinnovo" di concessione, ma ad una nuova concessione, dato che l’area di cui in causa sarebbe stata occupata abusivamente dal sig. S.. Inoltre, il 19/6/2009, in una conferenza di servizi tra i responsabili degli uffici comunali interessati alla domanda di concessione, il Comandate della Polizia Municipale aveva sottolineato la necessità che il dehor fosse ad almeno cinque metri di distanza dall’incrocio tra Piazza Giuliano e via con essa intersecantesi.

7. Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

1. Gli atti impugnati resistono al ricorso introduttivo ed ai correlati motivi aggiunti.

2. Non è meritevole di positiva valutazione il primo dedotto motivo di gravame afferente la asserita incompetenza della di incompetenza del Dirigente della Polizia Municipale ad assentire le richieste di concessione di suolo pubblico per l’istallazione di deors prefabbricati stagionali e di nonché di eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Invero, il dirigente della Polizia Municipale con la nota n. 1764/2008, inviata all’Ufficio Commercio, e soltanto per conoscenza al sig. S., ha reso un parere con valenza endoprocedimentale, al competente Ufficio Commercio del Comune con cui si dichiarava la propria contrarietà al rilascio della richiesta autorizzazione di occupazione di suolo pubblico avuto riguardo al fatto che l’odierno ricorrente occupava l’area richiesta in concessione abusivamente ed inoltre non aveva ottemperato ad una precedente ordinanza di demolizione del dehor, abusivamente realizzato, emessa in data 19/11/2007.

Pertanto, il dirigente della P.M. si è limitato ad esprimere il parere di stretta competenza della Polizia Municipale, rilevando un dato di fatto incontestabile ed incontestato relativo all’occupazione abusiva del suolo ed all’inottemperanza all’ordinanza citata.

3. Con le deduzioni contenute nel primo ricorso per motivi aggiunti si assume – sostanzialmente – il tacito assenso per tutto il 2008 e fino al 18/06/2009 per la fruizione del suolo pubblico, tanto che il Comune stesso avrebbe qualificato l’istanza presentata in data 27/05/2009 come "rinnovo" (sottintendendo, così, esistesse una concessione da rinnovare e non una abusiva occupazione di suolo pubblico).

L’argomento non è condivisibile.

Invero, il fatto che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti per ottenere la concessione di un’area pubblica al fine di allocarvi un dehor costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente per il rilascio della concessione.

Né può ammettersi una sorta di "efficacia sanante" derivante dal comportamento inerte del Comune, avuto riguardo alla natura giuridica dell’istituto della concessione de qua (nella specie di area facente parte del demanio stradale) che non può prescindere da un provvedimento formale e tipico emanato a seguito del procedimento predeterminato per legge.

A tal proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sent. n. 4734 del 13 ottobre 2008) che in mancanza di un espresso provvedimento la concessione di suolo pubblico non è surrogabile "per silentium" (sentenza resa in fattispecie relativa ad autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari). Nello stesso senso si vedano anche:

– la sentenza del T.A.R. Lazio, 4 novembre 2008, n. 9565, secondo cui il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo della concessione demaniale, una volta scaduto il termine di conclusione del relativo procedimento, non ha valore provvedimentale (né di assenso, né di rigetto) – cfr. anche T.A.R. Liguria, Genova, sent. 28 giugno 2007, n. 1259; T.A.R. Veneto, sent. n. 2470 del 30 settembre 2009);

– la decisione del Consiglio Stato, sez. IV, del 5 ottobre 2006, n. 5928, secondo cui, in assenza di una "formale concessione" del suolo pubblico, la P.A. ha il dovere di intimarne il rilascio nei confronti dell’occupante privo di titolo (con provvedimento di natura vincolata e quindi non censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere).

Inoltre, come emerge dalla documentazione in atti (e dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo e nei correlati motivi aggiunti) non si può effettivamente affermare che nella fattispecie il Comune abbia tenuto un comportamento inerte o condiscendente nei confronti del ricorrente (e della continua occupazione dell’area pubblica su cui si controverte). Invero, già con not. prot. 4177 dell’11/06/2007 (trasmessa per conoscenza anche al Comando di Polizia Municipale), il Comune segnalava al ricorrente che per la validità della concessione richiesta al Settore Attività Produttive del Comune ci si doveva attenere all’osservanza del nuovo iter procedimentale stabilito dalla delibera di G.M. n. 106 del 30/05/2007; indi, con verbale n. 636/ del 29/2/2008, la Polizia Municipale accertava che il ricorrente non aveva ottemperato all’ordinanza di sgombero; ed anche dopo, il 18/06/2009, a seguito di un altro controllo da parte del Commissariato di P.S., il ricorrente veniva trovato ancora privo di concessione per l’uso di suolo pubblico con conseguente sequestro amministrativo del manufatto.

Irrilevante appare, infine, il fatto che il Comune abbia qualificato la successiva domanda di concessione di suolo pubblico, presentata dall’interessato il 27/5/2009, come "rinnovo", dato che tale dato, puramente nominalistico, non può certo mutare la sostanza dei fatti come sopra indicati.

In base alle considerazioni che precedono, quindi, il ricorrente, alla data del 27/5/2009 (giorno della presentazione della cosiddetta domanda di "rinnovo" della concessione di cui in causa), non poteva ritenersi titolare di alcuna concessione, sicché correttamente la sua posizione non è stata ritenuta (cfr. memorie del Comune) sussumibile nel paradigma dell’art. 10 del regolamento Comunale approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 24/2009 che disciplina il rinnovo delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico.

4. Infine, va osservato che nel rilasciare concessioni comunque relative al suolo pubblico stradale, l’Amministrazione esercita un amplissimo potere discrezionale che va coordinato necessariamente con le funzioni sue proprie, relative, tanto alla sicurezza della circolazione, quanto al rispetto delle norme del Codice della Strada (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 ottobre 2008, n. 4736).

Nella fattispecie, risulta dalle pubbliche mappe stradali del Comune di Piazza Armerina (ma anche dai mezzi di visione topograficosatellitare disponibili sul web) che, al di là della mera toponomastica che indica la collocazione del manufatto in una piazza denominata Boris Giuliano (il che potrebbe anche far pensare ad uno slargo idoneo ad ospitarlo senza arrecare disturbo alla regolare circolazione stradale, veicolare e pedonale), il manufatto medesimo ricade, in concreto, in un lato proprio della carreggiata del prolungamento della via Gustavo Roccella, angolo con via Prospero Intorcetta e Piazza Bors Giuliano, con un conseguente apprezzabile restringimento di detta carreggiata; e per di più nei pressi dell’incrocio tra le dette strade, con conseguente riduzione della "area di visibilità" prescritta dalle norme del codice della Stada ex artt. 18 e 20 cod. Str. (come a suo tempo fatto rilevare dalla Polizia Municipale).

5. In ogni caso, secondo quanto a suo tempo rilevato dalla Polizia municipale, il dehor del ricorrente viene a collocarsi proprio nei pressi dell’incrocio predetto in violazione delle norme del Codice della Strada e ciò finisce per dimostrare anche (anche ai fini di cui all’art. 21 octies L. 241/1990), che la P.A. non poteva, comunque, assentire il rilascio di suolo demaniale stradale, destinato al pubblico transito di pedoni e di automezzi,.

6. Per il resto, il Collegio può limitari ad osservare come gli assunti del ricorrente si pongano in evidente contrasto con i principi della materia secondo cui:

– l’occupazione con tavoli di una strada destinata al traffico veicolare deve essere sempre valutata come circostanza in certo senso eccezionale, in quanto modifica radicalmente la destinazione del suolo; sicché solo condizioni particolari, valutate discrezionalmente dall’Amministrazione, possono consentire il rilascio della relativa concessione, e ciò sulla base di valutazioni di merito, ovvero di natura tecnica, che esulano dal controllo di legittimità del giudice amministrativo, se non per aspetti di evidente irragionevolezza (cfr. T.A.R. Lazio sent. n. 5810 del 27 giugno 2001);

– l’occupazione di suolo pubblico comunale (nella specie: di mezzi pubblicitari) presuppone il riconoscimento al Comune di un potere di valutazione discrezionale delle relative richieste in relazione alla particolare natura del bene, e poiché l’autorizzazione consente l’utilizzazione, da parte di un privato (e per il soddisfacimento di interessi suoi propri), di un bene pubblico, nelle forme tradizionalmente definite dell’uso particolare o eccezionale, ciò richiede necessariamente, da parte della P.A., una accurata valutazione circa la rispondenza di tale uso all’interesse pubblico (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sent. n. 6913 del 18 ottobre 2001);

– la c.d. "autorizzazione" all’occupazione di una porzione di suolo pubblico si configura come una vera e propria concessione d’uso di bene demaniale, ossia alla stregua di un provvedimento amministrativo – espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale – con il quale la p.a. sottrae il predetto bene all’uso comune e lo mette a disposizione di soggetti particolari; essa quindi può essere concessa solo previo accertamento che la stessa permetta comunque di rispettare la funzione primaria o comprimaria svolta dal bene pubblico e i relativi provvedimenti conc essori sono tutti accordati con la facoltà della P.A. di imporre nuove condizioni, nonché di procedere alla loro sospensione, revoca o modifica ove ne ricorrano i presupposti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 1 aprile 2009, n. 3479).

7. Il ricorso, pertanto ed i connessi motivi aggiunti debbono essere respinti.

In relazione alla natura della controversia, correlata ad evidenti esigenze lavorative del ricorrente, sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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