Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 26-05-2011, n. 21001 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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processo

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 5 luglio 2005, confermava la dichiarazione di colpevolezza di G.E. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100 e art. 73, comma 1, ma riconosceva le attenuanti generiche e riduceva la pena inflitta ad anni cinque di reclusione ed Euro 16.000 di multa (pena base anni nove ed Euro 30.000, ridotta ex art. 62 bis c.p., ad anni sette mesi sei ed Euro 24.000, quindi ridotta ex art. 442 c.p.p.).

La Sezione 6^ della Corte di Cassazione, con sentenza del 24 maggio 2006, riteneva fondate le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendo applicabile per il tipo di stupefacente oggetto dell’imputazione il minimo edittale come previsto dal sopravvenuto D.L. n. 272 del 2005, art. 4 bis, convertito con modificazioni in L. n. 49 del 2006.

La Corte di Appello di Torino, in sede di rinvio, con sentenza in data 19 marzo 2010, rideterminava la pena in anni cinque di reclusione ed Euro 19.000 di multa (pena base anni sette mesi sei ed Euro 28.500 ridotta ex art. 442 c.p.p.).

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma l, lett. c), in riferimento all’art. 597 c.p.p. e art. 621 c.p.p., n. 3, in quanto la sentenza impugnata avrebbe operato la rideterminazione della pena sulla base delle sentenza emessa dal primo giudice e non di quella parzialmente riformata emessa dalla Corte di Appello, che aveva ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche in riforma della sentenza di primo grado, in tal modo sarebbe stata operata una reformatio in peius non consentita.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso è fondato, poichè anche nel giudizio di rinvio è applicabile il divieto di reformatio in peius, mentre, nel caso di specie non solo la pena della multa è superiore a quella precedentemente comminata, ma la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto quanto affermato nella sentenza di annullamento di questa Corte, nella quale si legge "il giudice del rinvio terrà all’uopo conto dei parametri adottati dalla sentenza impugnata anche ai fini del computo delle già riconosciute attenuanti generiche".

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, che tenga conto, limitatamente alla determinazione della pena, del divieto di reformatio in peius.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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