T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 26-05-2011, n. 153 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con bando di gara del 26.4.2010 il Comune di Pergine Valsugana ha indetto una procedura aperta per l’affidamento per cinque anni, decorrenti dall’1.1.2011, del servizio di pulizia degli uffici e delle strutture comunali, con un importo totale a base d’asta pari ad Euro 287.912,00 annui, e Euro 1.439.560,00 quinquennali, IVA e oneri per la sicurezza esclusi. Per l’aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi in base ai seguenti parametri: offerta qualitativa – tecnica (suddivisa nei sub parametri: organizzazione, personale addetto al servizio, formazione e addestramento di esso, monte ore annuo per l’esecuzione del servizio) punti 40; prezzo punti 60 (da riparametrare in base al prezzo più vantaggioso offerto).

2. Alla Stazione appaltante sono giunte 14 offerte, fra le quali quella della Società ricorrente Consorzio L.A. e quella della controinteressata M.S. S.p.a.

Nella seduta della Commissione di gara di data 10 settembre 2010, concluse le operazioni di gara, la società ricorrente – che si era collocata al nono posto della graduatoria concernente l’offerta tecnica (con 17,5198 punti) e al tredicesimo posto di quella per l’offerta economica (con 46,8005 punti) – si è conclusivamente graduata al decimo posto con 64,3203 punti, a fronte dei 79,8015 ottenuti dalla controinteressata società M., aggiudicataria per avere ottenuto 32,9968 punti per l’offerta tecnica e 46,8047 punti per quella economica.

3. Con nota del 15 settembre 2010 il Comune di Pergine Valsugana ha comunicato ai partecipanti l’avvenuta aggiudicazione provvisoria a favore della ditta M.S.. Il successivo 17 settembre la ricorrente ha chiesto l’accesso alla documentazione di gara.

Con lettera del 30 settembre il Comune di Pergine Valsugana ha inviato la comunicazione formale riguardante l’aggiudicazione dell’appalto a M.S. a seguito della determinazione dirigenziale n. 155 del 28 settembre.

Il 12 ottobre successivo, con provvedimento n. 165, l’Amministrazione comunale ha rettificato la determinazione n. 155 (per errori materiali di battitura e per la correzione dell’impegno di prenotazione della spesa), provvedendo a trasmettere agli interessati in data 13 ottobre il nuovo provvedimento.

Con nota datata 28.10.2010 il legale della Società ricorrente ha inviato alla Stazione appaltante l’informativa prevista dall’art. 243 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, riscontrata negativamente.

4. Con ricorso notificato in data 3 novembre 2010 Consorzio L.A. ha impugnato l’aggiudicazione, oltre ai provvedimenti connessi indicati in epigrafe, deducendo il seguente motivo di censura:

I – "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 83 e 55 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione dei principi di par condicio, di trasparenza, di buon andamento e affidamento; violazione dell’art. 2 del D.M. 9.3.2001, della legge 7.11.2000, n. 327, e dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, per illogicità e contrarietà della motivazione, violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241", in quanto la Stazione appaltante non avrebbe sottoposto a verifica di congruità né l’offerta dell’aggiudicataria né quelle delle altre offerenti che hanno presentato un costo del lavoro inferiore a quello stabilito nelle tabelle appositamente predisposte dal Ministero del lavoro.

5. Con il ricorso è stata presentata domanda di sub ingresso nel contratto o di risarcimento dei danni subiti.

In via istruttoria la ricorrente ha altresì avanzato istanza di consulenza tecnica.

Infine, la ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche con l’emissione di una misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 del cod. proc. amm.

6. Con decreto del Presidente del Tribunale n. 138, di data 12 novembre 2010, l’istanza di misura cautelare provvisoria è stata denegata in rito.

7. L’Amministrazione comunale intimata si è tempestivamente costituita in giudizio, opponendo eccezioni pregiudiziali di irricevibilità e di inammissibilità e chiedendo nel merito che il ricorso sia respinto perché infondato.

8. Ritualmente si è costituita in giudizio la controinteressata M.S. S.r.l., anch’essa formulando eccezioni di inammissibilità dell’impugnativa e concludendo per la reiezione del ricorso.

9. Con ordinanza n. 151, adottata nella camera di consiglio del 25 novembre 2010, la domanda cautelare è stata respinta.

10. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 dicembre 2010 la ricorrente ha impugnato, altresì, il diniego di procedere in autotutela formalizzato con nota del 3.11.2010, del quale ha pertanto chiesto l’annullamento per i seguenti vizi propri:

II – "violazione dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, per illogicità e contrarietà della motivazione; violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241", atteso che l’Amministrazione non avrebbe applicato, in sede di ammissione e di aggiudicazione, quanto disposto dalla norma del capitolato invocata la quale prevede, a carico dell’appaltatore, l’applicazione integrale delle norme dei contratti collettivi;

II – "eccesso di potere per carenza, perplessità e contraddittorietà di motivazione".

11. Con atto depositato in Segreteria del Tribunale in data 10.12.2010, la ricorrente ha dato prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre otto imprese classificatesi in graduatoria prima di lei.

12. La citata ordinanza cautelare del Tribunale è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato il quale, con l’ordinanza n. 870, adottata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2011, ha respinto l’appello.

13. In vista dell’udienza di merito le parti costituite hanno depositato ulteriore documentazione e memorie conclusionali.

14. Alla pubblica udienza del 12 maggio 2011, sentiti i procuratori presenti che hanno ribadito le rispettive posizioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. La presente controversia concerne l’appalto del servizio di pulizia degli uffici e delle strutture del Comune di Pergine Valsugana per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2016 aggiudicato all’impresa M.S. S.p.a.

L’aggiudicazione è stata impugnata dalla Società Cooperativa Consorzio L.A., la quale ha partecipato alla procedura e si è classificata al decimo posto della graduatoria definitiva di gara.

2a. Pregiudizialmente va esaminata l’eccezione di tardività opposta dall’Amministrazione comunale intimata, volta a sostenere che il ricorso – notificato in data 3 novembre 2010 – sarebbe tardivo atteso che l’impugnata nota del 30 settembre 2010, contenente la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, è stata inviata all’impresa Consorzio L.A. sia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che tramite fax. La lettera raccomandata è stata ricevuta dalla Società ricorrente il 4 novembre mentre la trasmissione via fax è ad essa pervenuta lo stesso giorno 30 settembre. Ne conseguirebbe che, a decorrere dalla data del 30 settembre 2011, la ricorrente avrebbe avuto la piena conoscenza dell’intervenuta aggiudicazione definitiva e delle conseguenti intenzioni dell’Amministrazione procedente.

2b. L’eccezione non è fondata.

Si osserva, innanzitutto in punto di fatto che, sebbene l’art. 7 (rubricato "fasi della procedura di aggiudicazione") del disciplinare di gara imponesse a tutti i concorrenti di indicare obbligatoriamente un numero di fax ai fini della convocazione delle sedute pubbliche riguardanti la seconda e la terza fase della procedura, e che tutti i concorrenti nella dichiarazione sostitutiva che accompagnava la richiesta di partecipazione alla gara avessero indicato anche un numero di fax cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento, tuttavia, l’art. 10 della stessa normativa di gara aveva puntualmente stabilito che l’aggiudicazione definitiva sarebbe avvenuta "nei tempi e con le modalità di cui agli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006" e che sarebbe stata "comunicata a tutti i concorrenti a mezzo lettera raccomandata ai sensi di legge".

In adempimento della riportata clausola, con la nota raccomandata datata 30 settembre 2010 il Dirigente della competente struttura dell’Amministrazione comunale ha inviato a tutti i concorrenti la comunicazione di aggiudicazione definitiva, informando altresì che:

– la comunicazione era inviata ai sensi di quanto stabilito dall’art. 79 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;

– la nota era anticipata via fax;

– copia semplice dei verbali di gara era allegata alla nota inviata a mezzo raccomandata, ma non per le imprese che li avevano già ottenuti a seguito di accesso;

– "dalla data di ricevimento della presente comunicazione" sarebbero decorsi i termini di cui all’art. 11, commi 10 e 10 ter, del Codice dei contratti pubblici.

2c. Il Collegio ricorda che l’art. 79, comma 5, del Codice dei contratti pubblici pone a carico della Stazione appaltante l’obbligo di comunicare tempestivamente l’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara. Da ciò consegue, principalmente, che, essendo puntualmente disciplinata la fase della comunicazione dell’atto di aggiudicazione, la legale conoscenza dello stesso non può ricondursi a forme diverse di partecipazione dell’esito della procedura comparativa.

Il comma 5 bis dello stesso articolo – emanato in recepimento dell’art. 2 quater della direttiva 89/665 CEE, introdotto dalla direttiva 2007/66 CE – dispone che la comunicazione di aggiudicazione deve essere "fatta per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. Nel caso di invio a mezzo posta, dell’avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati in sede di candidatura o di offerta". Lo stesso comma stabilisce, infine, che la comunicazione deve essere "accompagnata dal provvedimento e dalla relativa motivazione" e che detto onere "può essere assolto… mediante l’invio dei verbali di gara".

2d. Dall’esame combinato delle citate disposizioni si evince pertanto l’obbligo, in capo alla Stazione appaltante, di rendere edotti i soggetti interessati dei risultati della gara d’appalto attraverso la "comunicazione di aggiudicazione" la quale, per qualificarsi correttamente tale, deve presentare il contenuto minimo disciplinato dall’art. 79, comma 5 bis.

Tanto, peraltro, costituisce applicazione di un orientamento giurisprudenziale che ritiene che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non sia sufficiente la mera notizia della sua esistenza ma ne occorra anche la conoscenza almeno nei suoi tratti essenziali: contenuto, autorità emanante, lesività (cfr., Corte di Giustizia, sez. III, 28.1.2010, procedimento C406/08).

2e. Applicando le menzionate norme ed i citati principi, discende che il termine dimezzato per proporre ricorso giurisdizionale previsto dall’art. 120, comma 5, del c.p.a., per coloro che, avendo partecipato alla procedura selettiva sono direttamente contemplati nella comunicazione di aggiudicazione, comincia a decorrere dal ricevimento della comunicazione stessa effettuata non solo ai sensi e per gli effetti, ma anche con i contenuti minimi prescritti dall’art. 79 del Codice dei contratti pubblici.

Solo se detta comunicazione è effettuata con il contenuto prescritto, infatti, assolve allo scopo imprescindibile di offrire al concorrente la conoscenza piena e consapevole del provvedimento lesivo. Corollario della norma è dunque la certezza della data in cui inizia a decorrere il termine decadenziale di impugnazione (cfr., in termini, T.R.G.A. Trento, 22.3.2011, n. 81), stabilito nell’interesse non solo dei concorrenti ma anche della Stazione appaltante.

2f. Tornando al caso di specie, risulta che:

– la comunicazione in data 30 settembre 2010 dell’avvenuta aggiudicazione definitiva è stata inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto di quanto testualmente prescritto dall’art. 10 del disciplinare di gara;

– copia del provvedimento è stata solo "anticipata" con fax, come previsto dal comma 5 dell’art. 79;

– solo alla nota inviata tramite lettera raccomandata erano allegati i verbali di gara.

Da ciò consegue che che solo dal ricevimento della predetta lettera raccomandata è iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione degli atti della procedura di gara. Pertanto il presente ricorso, notificato il 3 novembre 2010, è tempestivo.

3. Occorre ora esaminare la successiva eccezione di inammissibilità dedotta per carenza di interesse.

Nell’atto introduttivo del giudizio, con un’articolata doglianza, la ricorrente denuncia che l’impresa aggiudicataria avrebbe esposto un costo del lavoro che, rispetto ai limiti tabellari pubblicati dal Ministero del lavoro, sarebbe inferiore di circa Euro 2,00. Ciò avrebbe imposto alla Stazione appaltante di richiedere, dopo l’aggiudicazione provvisoria, la presentazione di chiarimenti e giustificazioni onde valutare approfonditamente un’offerta evidentemente difforme dai valori stabiliti dal competente Ministero. Questi, a detta della ricorrente, pur non essendo inderogabili, in caso di scostamento comporterebbe da un lato l’onere in capo all’offerente di allegare giustificazioni sulla rimuneratività della sua proposta e, da altro lato, l’obbligo di verificare la congruità dell’offerta.

Deduce inoltre che anche le altre otto ditte classificate dal secondo al nono posto avrebbero esposto un costo del lavoro inferiore, con importi più o meno rilevanti, ai valori tabellari predisposti dal Ministero. Tuttavia, l’Amministrazione non avrebbe adempiuto al dovere di verificare la sussistenza di circostanze che permetterebbero la riduzione del costo della manodopera rispetto agli indici codificati nelle tabelle ministeriali. Da ciò deduce che, posto che la sua offerta è la prima in graduatoria per quanto concerne detto parametro, essa sarebbe la vincitrice della gara.

4a. Il Collegio rammenta, innanzitutto, che, ai sensi della lettera g) del comma 2 dell’art. 87 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, il costo medio del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di concorrenti parametri.

Secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa i valori concernenti detto costo medio hanno un valore essenzialmente ricognitivo, posto che il costo del lavoro, come dispongono gli stessi decreti ministeriali, può subire oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire, a benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva, nonché ad oneri conseguenti ad interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione della disciplina sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Da ciò consegue che, secondo la stessa giurisprudenza che il Collegio condivide, scostamenti significativi rispetto ai valori indicati se non determinano l’automatica esclusione dalla gara costituiscono peraltro un importante indice di anomalia dell’offerta, da verificarsi in un subprocedimento che esprima un giudizio sulla rimuneratività complessivo della stessa, consentendo alle imprese interessate di fornire le proprie giustificazioni in merito (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. VI, 21.7.2010, n. 4783 e la giurisprudenza ivi citata; C.d.S., sez. V, 9.11.2010, n. 7973).

In senso conforme, anche recentemente è stato ribadito che il carattere dell’evidenza dello scostamento percentuale tra il costo del lavoro indicato nell’offerta ed il costo indicato nelle tabelle ministeriali sussiste "quando la divergenza appaia quantitativamente apprezzabile e non irrisoria" (cfr., C.d.S., sez. VI, 21.7.2010, n. 4776).

4b. Nel caso di specie, il Collegio osserva che il disciplinare di gara aveva stabilito che la procedura di valutazione delle offerte anormalmente basse sarebbe stata effettuata secondo quanto disposto dagli artt. 86 e ss. del Codice dei contratti pubblici, ma che l’Amministrazione si riservava di valutare, in ogni caso, le offerte che, in base ad elementi specifici, sarebbero apparse anormalmente basse (cfr. art. 11).

Dal verbale di gara n. 8 del 10.9.2010 si evince che "dal calcolo matematico sopra esposto… nessuna offerta risulta anomala", e che la Stazione appaltante non ha ritenuto di attivarsi comunque, disponendo verifiche di congruità in ordine a specifici elementi delle offerte esaminate.

4c. Quanto al costo del lavoro, oggetto della tematica di causa, dalla tabella doc. n. 15 prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente emerge che – a fronte di un costo medio orario per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia stabilito dal Ministro del lavoro pari a Euro 15,11 – la società ricorrente ha esposto un costo di Euro 15,43 e l’aggiudicataria un costo di Euro 13,28.

Peraltro, le altre offerenti graduate tra il secondo e il nono posto hanno presentato un costo del lavoro variabile tra un minimo pari a Euro 11,58 (da parte della Cooperativa A., terza graduata) ed un massimo pari a Euro 15,00 (presentato dalla società T., situata alla nona posizione, comunque poziore della deducente).

5a. A ciò consegue che è fondata ed assorbente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle difese dell’Amministrazione intimata e della controinteressata, per carenza di interesse.

L’interesse a ricorrere, infatti, sussiste solo se il ricorso è idoneo a far conseguire lo specifico e giuridicamente apprezzabile vantaggio – di tipo finale o strumentale – che il ricorrente si prefigge con la proposizione della domanda (cfr., C.d.S., sez. IV, 12.2.2007, n. 587).

5b. Tornando ai fatti di causa, la Società Consorzio L.A. si è classificata al decimo posto della graduatoria di gara. Di conseguenza, essa non può vantare alcun interesse giuridicamente apprezzabile all’impugnazione dell’aggiudicazione a favore delle controinteressate, né diretto né strumentale, atteso che:

– la ricorrente, come già visto, è decima in una graduatoria che non presenta offerte formalmente anomale;

– l’eventuale annullamento dell’aggiudicazione del servizio disposta a favore dell’aggiudicataria M.S. si tradurrebbe, in concreto, nell’obbligo in capo all’Amministrazione di sottoporre a verifica di congruità l’offerta di M.S. e di procedere alla sua eventuale, successiva, esclusione solo a seguito di un contradditorio tra le parti la cui conclusione, a seguito della verifica delle giustificazioni prodotte, comprovi la non affidabilità di quell’offerta;

– a quel punto, la Stazione appaltante dovrebbe riaprire il procedimento nei confronti delle sucessive graduate, nei cui confronti disporre in contraddittorio il procedimento di verifica della congruità delle rispettive offerte;

– per quanto concerne il costo del lavoro, come già visto, vi sono concorrenti che hanno presentato un’offerta solo lievemente inferiore al costo previsto dalla menzionata tabella del Ministero del lavoro; nella specie, ben tre concorrenti (collocate al settimo, all’ottavo e al nono posto) hanno presentato un costo del lavoro che diverge per meno di 1 Euro da quello medio codificato (rispettivamente per 0,40 Euro; per 0,80 Euro e per 0,11 Euro);

– detta complessa procedura, del tutto priva di una qualsiasi certezza quanto al risultato sperato, non produrrebbe alcun effetto diretto e immediato nella sfera giuridica della ricorrente, in quanto solo nel caso la procedura di verifica della congruità dell’offerta si concluda negativamente per ben nove concorrenti la Stazione appaltante dovrebbe aggiudicare il servizio alla ricorrente.

Da ciò consegue che le molteplici, successive e del tutto eventuali dichiarazioni di incongruità delle offerte delle nove imprese classificatesi prima della deducente appartengono al novero "degli eventi ipotetici la cui teorica verificabilità non vale a radicare l’interesse al ricorso giurisdizionale" (cfr., C.d.S., sez. IV, n. 587 del 2007, cit.).

5c. La ricorrente, considerato peraltro che quello azionato non è diretto alla rinnovazione della procedura concorsuale ma è unicamente volto ad ottenere l’aggiudicazione della gara stessa, non ha neppure fatto valere un apprezzabile interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara e alla sua riedizione.

Neppure può la ricorrente esperire il presente ricorso per far valere il solo interesse a che la Stazione appaltante esegua in via ordinaria la verifica di congruità delle offerte che presentano un costo del lavoro inferiore ai costi medi stabiliti dal competente Ministero. La personalità dell’azione giurisdizionale e dell’interesse in questa sede azionato non consente né di presentare e coltivare un ricorso nell’interesse di terzi, ossia dell’impresa che per prima superi i controlli della Stazione appaltante, né di esperire un ricorso a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione al di fuori dei casi espressamente previsti e in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (cfr., in termini, C.d.S., sez. IV, 28.8.2001, n. 4544).

6a. Con il ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata impugnata la nota del 3.11.2010 con la quale la Stazione appaltante ha comunicato che non avrebbe proceduto in autotutela, Consorzio L.A. ha sviluppato una censura che era presente solo in nuce nell’atto introduttivo.

Premesso che il capitolato speciale d’appalto aveva stabilito che l’appaltatore, nell’esecuzione dei servizi oggetto della commessa, era tenuto ad "applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contrati collettivi nazionali di lavoro…..", l’interessata sostiene che la Stazione appaltante non avrebbe applicato detta prescrizione vincolante, dalla quale discenderebbe l’automatica esclusione dei concorrenti che avevano prodotto un’offerta con un costo del lavoro inferiore ai parametri di cui alle predette tabelle ministeriali.

6b. L’argomentazione sopra esposta è totalmente infondata, atteso che essa opera un’inammissibile commistione tra requisiti di ammissione e di valutazione dell’offerta (fra i quali rientrano anche i dati del costo orario del lavoro) ed i successivi obblighi dell’appaltatore in sede di esecuzione del servizio. Mentre la normativa speciale di gara, infatti, non aveva stabilito alcun limite al contenuto dell’offerta con riferimento al costo del lavoro, dovendosi quindi applicare i sopra ricordati principi generali discendenti dall’art. 87 del Codice dei contratti pubblici, aveva, per un diverso e successivo profilo, prestabilito che l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto, in sede di esecuzione dei servizi di pulizia, applicare ai propri dipendenti il trattamento salariale minimo inderogabile stabilito dai C.C.N.L. di categoria e dagli accordi integrativi locali.

La suddetta commistione è illegittima: una cosa, infatti, è il rispetto, a contratto d’appalto stipulato, dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dai C.C.N.L. di categoria, altro è la determinazione del costo del lavoro in misura inferiore rispetto a quella media rilevata periodicamente dal Ministro del lavoro, rispetto alla quale, essendo espressamente ammessa dalla legge la possibilità di presentare giustificazioni, non può certo ipotizzarsi un’automatica esclusione(cfr., T.A.R. Liguria, sez. II, 11.10.2007, n. 1725).

Ciò, a maggior ragione, vale nella vicenda di causa, la cui normativa speciale di gara non aveva neppure visto l’introduzione di alcuna previsione di esclusione automatica dell’offerta relativamente al costo del lavoro.

6c. Per il costo del lavoro, in definitiva, parte di una voce complessa ed articolata quale è l’offerta economica, la giurisprudenza ha anche recentissimamente sostenuto che debba essere sempre e comunque consentita la possibilità di presentare giustificazioni all’interno del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ove la Stazione appaltante ritenga, in base ad elementi oggettivi (fra i quali indubbiamente rientrano anche scostamenti significativi dai valori indicati dalle più volte citate tabelle ministeriali), che vi possano essere quegli "elementi specifici", indice di anomalia, che richiedono chiarimenti da parte dell’impresa offerente (cfr., C.d.S., sez, III, 7.3.2011, n. 1419).

7. In conclusione, il Collegio ritiene che l’interesse all’impugnazione non sussista, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso non condurrebbe all’utilità finale sperata dalla ricorrente ma richiederebbe invece l’intermediazione ipotetica di altri eventi o procedimenti, che non costituiscono conseguenza normale e diretta dell’annullamento richiesto in questa sede. Non è infatti automatico e certo che, dall’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, consegua in termini di certezza l’automatico effetto dell’affidamento dell’appalto all’impresa decima classificata, in quanto la complessa attività rinnovatoria dell’Amministrazione si configura in termini di assoluta eventualità in quanto, procedendo con la verifica della congruità di tutte le nove concorrenti, l’alto numero delle variabili in gioco rende del tutto aleatoria la pretesa della deducente, che non è misurabile nemmeno in termini di chance.

8. A ciò, consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 250 del 2010, lo dichiara inammissibile.

Condanna la società ricorrente a corrispondere la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali, a favore del Comune di Pergine Valsugana nonché la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre a I.V.A., C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di spese generali a favore della società M.S..

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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