Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 3204 Piano regolatore particolareggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza della quale viene chiesta la riforma ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da G. s.r.l. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale di Catanzaro sulla sua istanza di ritipizzazione di una vasta area di proprietà, classificata dal P.R.G. "Zona Territoriale Omogenea F3 – Servizi e Attrezzature di Livello Sovracomunale", normata dall’art. 57 N.T.A., asseritamente divenuta "zona bianca" per decorso del quinquennio dall’entrata in vigore del Piano.

Il T.A.R. non ha condiviso la premessa della ricorrente che si trattasse di vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di una serie di opere pubbliche puntualmente individuate e comunque un vincolo di rinvio ad un piano attuativo di iniziativa necessariamente pubblica ed ha motivato il giudizio reso con il rilievo che quelli previsti sono limiti non ablatori posti nell’ambito della pianificazione urbanistica connaturali alla proprietà, tesi a regolare in concreto l’attività edilizia e che si risolvono nell’imporre al titolare del diritto dominicale, intenzionato a trarre relative utilità dal bene, l’osservanza di una data procedura, con la conseguenza che sull’amministrazione non gravava alcun obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente, per essere la zona già normata in via definitiva..

La tesi della natura espropriativa e non già conformativa del vincolo imposto con il P.R.G. è riproposta in questa sede di appello sostenendo che, malgrado l’art. 57 contenga la furbesca quanto disinvolta affermazione che le zone F3 presentano "un livello di urbanizzazione sufficiente per consentire gli interventi edilizi diretti senza obbligo di piani attuativi o con piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata", nella realtà la proprietà della ricorrente, per la parte avente la destinazione in questione, è costituita da un terreno esteso ben 270.000 mq., privo di qualsiasi manufatto sulla quale sarebbe esclusa anche l’astratta possibilità di un intervento edilizio diretto e così pure l’ipotizzabilità di un piano attuativo di iniziativa privata, perché la zona è destinata all’insediamento di una lunga serie di specifiche opere pubbliche ed il privato non può sostituirsi all’amministrazione nella loro più specifica localizzazione.

Resiste con articolata memoria il Comune di Catanzaro.

L’appellante ha dimesso replica, sottolineando che altra cosa sono gli immobili che debbono essere realizzati nella zona e altra cosa sono le attività che in (parte di) essi possono essere svolte.

Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio dell’1.02.2011.

L’appello risulta infondato, tenuto conto del chiaro tenore dell’art. 57 N.T.A., che configura il vincolo in questione come di tipo conformativo.

La variegata serie di servizi, attrezzature e attività direzionali contemplata dalle lettere da A a T della disposizione considerata comprende destinazioni, quali ad esempio quelle ad aree per attività sportive, strutture ospedaliere, uffici e centrali Telecom od Enel, strutture socioassistenziali, che ben possono essere realizzate da privati, tenuto altresì conto di quanto indicato al punto destinazioni ammesse, riferite, ad esempio, a "strutture ospedaliere, case di cura (cliniche private), istituzioni assistenziali, case di riposo anche per anziani", ma anche "attività artigianali di servizio concernenti: la cura della persona, la cura della casa, la vendita e manutenzione di beni durevoli", "attività di servizio diffuso ed esercizi pubblici", "servizi culturali e sociali, servizi e attrezzature complementari alle attività turistiche", "Residenza funzionale in genere, privata e collettiva, con relativi servizi e funzioni complementari", ecc.. La possibilità di piani di iniziativa privata è espressamente contemplata dall’art. 57 e tale indicazione, tenuto conto di quanto realizzabile, non risulta, contrariamente all’assunto dell’appellante, meramente fittizia.. Non può, quindi, condividersi l’avviso circa l’impossibilità di esercitare il diritto di proprietà senza un previo piano attuativo di iniziativa pubblica.

Si concorda, pienamente, quindi, con quanto indicato nella sentenza impugnata sull’insussistenza di un obbligo del Comune di Catanzaro di provvedere sull’istanza di ritipizzazione dell’area di proprietà della G., risultando la zona già normata in via definitiva.

L’appello va, dunque, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante, in persona del legale rappresentante, a rifondere al Comune di Catanzaro le spese del giudizio, che liquida in Euro 4.000 (comprensivi di onorari), oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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