Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 3203 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza della Corte di Cassazione in epigrafe di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma di euro 10.000 a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001 (legge Pinto). Riferisce che vana è rimasta diffida all’adempimento dell’obbligo sancito dalla sentenza.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Il ricorso è stato posto in decisione alla camera di consiglio dell’1.02.2011.

L’azione esperita merita accoglimento.

Sussistono i presupposti procedimentali di cui all’art. 37 legge n. 1034 del 1971, stante il passaggio in giudicato della sentenza e la previa notifica di atto di diffida ad adempiere.

La pretesa è fondata determinando la sentenza l’obbligo dell’amministrazione di adottare le determinazioni volte alla soddisfazione della pretesa patrimoniale del sig. D. M., secondo quanto statuito.

A tale obbligo l’Amministrazione non ha adempiuto nemmeno dopo notifica di diffida.

Va, conseguentemente dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare i provvedimenti di cui sopra assegnando il congruo termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva, con spese a carico dell’amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:

dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare completa ottemperare alla sentenza in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente decisione;

nomina, per il caso di inottemperanza entro il predetto termine, Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio X Direzione Centrale dei Servizi del Ministero dell’Economia e Finanze o suo delegato, affinchè provveda in via sostitutiva e con facoltà di subdelega nei successivi sessanta giorni.

Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 500,00, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *