Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 26-05-2011, n. 20994

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, in esito a gravame sia degli imputati che del P.G., con sentenza in data 12 ottobre 2009, confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 19 novembre 2008, che dichiarava S.I., D.V. e C.N., colpevoli dei reati di rapina aggravata all’interno del bar – tabacchi denominato (OMISSIS) di proprietà di Ca.Na., di violazione di domicilio per essersi introdotti nell’abitazione della Ca., violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate ai danni della Ca. e di N.B., furto aggravato di autovettura, delitti commessi in concorso con altri due imputati, giudicati separatamente con rito abbreviato; inoltre, D. V. colpevole anche del delitto di furto aggravato ai danni di R.M.A.. Tutti i suddetti reati erano ritenuti in continuazione, previa qualificazione del concorso nel reato di violenza sessuale ai sensi dell’art. 116 c.p..

S. e C. venivano, invece, assolti dai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate commessi all’interno del ristorante – pizzeria denominato "(OMISSIS)" appartenente a c.r..

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, deducendo:

1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla assoluzione di S. e di C..

La sentenza impugnata non si sarebbe attenuta ad una corretta interpretazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2, in quanto, dopo avere esaminato la valenza di ogni singolo indizio, per sua natura suscettibile di plurime interpretazioni, avrebbe dovuto esaminare globalmente e unitariamente gli indizi stessi, tenendo conto, altresì, delle specifiche doglianze di cui ai motivi di appello. Il P.g. elenca tali indizi: 1) la rapina ai danni di c. era stata commessa da almeno quattro persone, due delle quali individuate con sentenza divenuta irrevocabile nei confronti dei complici di S. e C. nella rapina commessa quello stesso giorno a poche ore di distanza ai danni della Ca.; 2) le due rapine presentavano modalità sovrapponigli; 3) S. e C. si trovavano in zona poco prima della rapina ai danni di c. e avevano avuto frenetici contatti telefonici con i due autori della rapina individuati; 4) anche poco prima della rapina ai danni della Ca., S. e C. scambiavano numerose telefonate con coloro con cui andavano a compiere l’azione delittuosa. La circostanza, inoltre, dello scambio di telefonate poco prima della commissione della rapina ai danni di c. non avrebbe spiegazioni alternative.

2) erronea interpretazione della legge penale, in quanto, una volta ravvisata la diminuente di cui all’art. 116 c.p., sul rilievo che l’ulteriore azione delittuosa era soltanto prevedibile, ma non prevista e voluta, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere l’unicità del disegno criminoso.

3) contraddittorietà della motivazione e violazione di legge, in quanto, nonostante le censure formulate con l’atto di appello, la sentenza impugnata pur riconoscendo la fondatezza degli elementi evidenziati ha mantenuto una pena base che non corrisponderebbe alla gravita dei fatti e alla personalità del tutto negativa degli imputati.
Motivi della decisione

Il motivo di ricorso concernente la responsabilità degli imputati ed anche quello relativo all’entità della pena base non possono ritenersi consentiti nel giudizio di legittimità, poichè esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Fondato, invece, è il motivo di ricorso concernente la riconosciuta unicità del disegno criminoso. Infatti, il riconoscimento della diminuente del concorso anomalo, di cui all’art. 116 c.p., comma 2, è preclusivo alla contemporanea sussistenza di una previa programmazione unitaria. Per aversi continuazione in senso proprio non può essere sufficiente la mera prevedibilità di commissione di un reato, ma si esige il concreto inserimento in un preventivo disegno unitario sorretto da volizione piena.

Se, per dettato normativo, i reati avvinti in continuazione debbono essere "esecutivi di un medesimo disegno criminoso", è di tutta evidenza che si debba trattare di reati sorretti da volizione diretta, oltre che preventiva, non potenziale, atteso che può essere compreso nel previo disegno criminoso ciò che si è voluto, non ciò che è attribuito a titolo di mera prevedibilità.

Del resto, se l’evento maggiore fosse stato voluto, anche a solo titolo di dolo eventuale, non potrebbe essere riconosciuta la diminuente del concorso anomalo. Va ribadita quindi la giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la riconoscibilità del vincolo ex art. 81 cpv. c.p. in presenza della diminuente di cui all’art. 116 c.p., comma 2 (Sez. 1, n. 25938 del 27/05/2008, Cosoleto, Rv. 240515;

Sez. 1, n. 7262, del 11/06/1993, Ghilleri, Rv. 197543).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’applicazione della continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuova determinazione della pena, che faccia applicazione del principio di diritto sopra formulato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della continuazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuova determinazione della pena. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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