Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 3189 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

one cautelare proposta contestualmente all’appello;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– come è stato prospettato nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale, formulata dall’appellante – sussistono i presupposti di convertire il rito cautelare e pertanto definire nel merito il secondo grado del giudizio a norma dell’art. 60 del C.P.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 il Cons. R. Potenza e uditi per le parti gli avvocati Marco Zanna, Marco Orlando in sostituzione di Paola Di Marco e Roberto Colagrande in sostituzione di Dante Angiolelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

– rilevato che con sentenza n. 658 del 2009 il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede staccata di Pescara, ha respinto il ricorso proposto da Massimo Santarelli in qualità di amministratore del condominio sito in p.zza Sacro Cuore n.36 per l’annullamento dell’ ordinanza n. 5/09, con la quale il Comune di Pescara ha disposto il ripristino dello stato dei luoghi conformemente al titolo abilitativo (DIA 26.3.2007) relativamente a maggiore altezza del sottotetto dell’edificio;

– visto che la predetta sentenza è stata impugnata innanzi a questo Consesso dal sig. R. M., condomino dell’edificio sopra descritto, il quale ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’esecuzione, alla stregua di articolati mezzi di gravame che si intendono qui richiamati;

– visto che l’appellata amministrazione ha resistito all’appello, depositando la produzione di primo grado, proponendo altresì appello incidentale avverso la sentenza;

– ritenuto che alla camera di consiglio del 5 aprile 2011, fissata per la decisione dell’istanza cautelare avanzata dall’appellante, il Collegio, sentite le parti, ha giudicato di poter decidere l’appello con sentenza semplificata (a norma dell’art. 60 del CPA) e ne ha pertanto disposto la trattazione nel merito;

– considerato che l’appellante, che agisce in qualità di condomino proprietario dei locali sottotetto, risulta non presente nel giudizio di primo grado in quanto non ha impugnato l’ordinanza comunale, in quella sede censurata dal solo condominio;

– considerato che nella predetta posizione, il M., pur essendo titolare di autonomo interesse giuridico scindibile da quello del condominio, non ha legittimazione (ai sensi dell’art. 102 c.p.a) ad impugnare in questa sede la sentenza di primo grado, in quanto emessa al termine di un giudizio del quale l’odierno appellante non ha rivestito la qualità di parte;

– considerato, in particolare, che ciò si è verificato per non avere l’odierno appellante impugnato autonomamente l’ordinanza recante il ripristino delle opere risultate difformi dalla DIA;

considerato, pertanto, che il ricorso del solo M. è da ritenere inammissibile;

considerato che il ricorso incidentale del Comune è da ritenere privo di interesse, vista la soluzione in rito dell’appello avversario;

ritenuto che sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese del grado di appello;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, dichiara inammissibile l’appello propost, dichiarando altresì improcedibile l’appello incidentale del Comune;

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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