Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 27-05-2011, n. 21394

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza 20.4.2010, con cui il Tribunale di Alessandria dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica, in quanto tale decreto risultava essere stato notificato ad indirizzo dove l’imputato risultava trasferito senza che alcuna ulteriore ricerca fosse stata fatta, ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica, chiedendone l’annullamento.

Secondo la parte pubblica, poichè la notificazione era stata comunque effettuata, ancorchè a domicilio dal quale l’ufficiale giudiziario segnalava essersi l’imputato trasferito, ci si sarebbe trovati di fronte ad una notifica solo irregolare, la cui rinnovazione sarebbe spettata al giudicante, ai sensi dell’art. 143 disp. att. c.p.p..

Il procuratore generale in sede, dedotta l’abnormità del provvedimento in quanto nella fattispecie si sarebbe trattato di domicilio originariamente dichiarato, ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento senza rinvio.

2. Il ricorso è inammissibile.

Agli atti disponibili risulta che l’imputato non ha mai dichiarato o eletto domicilio e che la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini è avvenuta previa emissione del decreto di irreperibilità.

L’indirizzo cui è stata tentata la notificazione del decreto di citazione a giudizio risulta essere quello di un 1domicilio di fattò, la cui fonte non è indicata agli atti e già accertato come indirizzo dal quale l’imputato si era trasferito prima della dichiarazione di irreperibilità.

In tale contesto, è insindacabile l’apprezzamento di merito del Giudice del dibattimento che, con apprezzamento tutt’altro che manifestamente illogico o contraddittorio, ha giudicato omessa la notificazione. E’ evidente, infatti, che a fronte di un indirizzo informale già accertato come inidoneo, il Giudice avrebbe dovuto autonomamente percorrere l’intera procedura che muove dall’assenza di informazione alcuna al perfezionamento del percorso di notificazione:

il che è altro rispetto alla previsione dell’art. 143 cit..

Non sussiste pertanto alcuna contraddizione tra la decisione del caso concreto e l’insegnamento di questa Corte sui limiti della configurabilità di atto abnorme nei provvedimenti del giudice in materia di effettuazione o rinnovazione della notificazione, di cui alla sentenza richiamata dal procuratore generale (Sez.6, sent. 7088 del 9-22-2-2010), dovendosi escludere ogni abnormità dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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