Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-05-2011, n. 3186 Avanzamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al TAR del Lazio il Colonnello G. B. ha impugnato gli atti e l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Brigata per l’anno 2003, che lo vede collocato al ventesimo posto della graduatoria degli idonei, in posizione non utile alla promozione. L’ufficiale ha dedotto censure di eccesso di potere sotto diversi profili e particolarmente in senso relativo, cioè in confronto alla posizione del controinteressato Col. S. B., ultimo classificato degli otto concorrenti promossi, il cui trattamento evidenzierebbe una palese disparità rispetto alla valutazione del ricorrente, e segnatamente dei giudizi analitici e sintetici conseguiti nel corso della carriera, dei precedenti, degli incarichi, delle sedi, degli encomi ed elogi, dei titoli caratterizzanti l’iter formativo.

Con la sentenza epigrafata il TAR adìto, premesso che la posizione del controinteressato Col. S. B. risulterebbe l’unica suscettibile di subire pregiudizio dall’eventuale accoglimento della censura (non opponibile quindi da altri litisconsorti cui dover estendere il contraddittorio), ha accolto il ricorso ai fini di una rinnovazione della valutazione della posizione del ricorrente.

Il Ministero soccombente ha tuttavia impugnato innanzi a questo Consesso la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di articolati mezzi di gravame; in particolare l’amministrazione ha fatto preliminarmente rilevare l’incompletezza del contraddittorio formatosi in prime cure, osservando che la normativa vigente dichiara tutti litisconsorti gli ufficiali iscritti nel quadro e non promossi.

La tesi è avversata dall’appellato col. B. (vittorioso in primo grado), con memoria 15.2.2011, che argomenta come in caso di accoglimento del ricorso nel caso in esame la posizione del col. B. sarebbe l’unica ad avere pregiudizio, non essendovi altri ufficiali lesi nelle proprie posizioni; ciò poiché, ai sensi di legge (art. 40 d.l.vo n.490/1997), nel caso di insussistenza di posti vacanti in organico la promozione viene disposta in eccedenza e riassorbita al verificarsi della prima vacanza (con le modalità indicate dalla norma).

La censura del Ministero è fondata ed ha valenza assorbente.

Al riguardo la distinzione che viene in rilievo e che impone l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti gli ufficiali iscritti nel quadro, deriva dallo stesso art. 40 del cennato decreto, come sostituito dall’art. 20 del successivo d.l.vo n.216/2000; tali disposizioni sostanziali prevedono l’invocato meccanismo di riassorbimento nel caso di ufficiale (idoneo per avanzamento a scelta) che riporti un punteggio di merito che, in altra precedente graduatoria, ne avrebbe determinato la promozione. In questa fattispecie l’ordinamento, con evidente norma di favore e quindi di natura eccezionale, consente la promozione dell’ufficiale con riconoscimento dell’anzianità che gli sarebbe spettata ove in precedenza promosso; all’eventuale soprannumero che si dovesse così determinare, la legge (al comma 3) dispone il riassorbimento mediante la successiva la vacanza di posto.

Il caso in esame vede invece la normale fattispecie della mancata promozione del col. B., dovuta all’applicazione di una serie di criteri comparativi, la cui applicazione è suscettibile di coinvolgere non solo l’ufficiale che il ricorrente ritenga di dovere individuare come illegittimamente promosso al suo posto, ma tutti gli ufficiali coinvolti nel quadro di avanzamento. Ma, così definito il quadro del contendere, viene in rilievo la giurisprudenza della Sezione che, con orientamento dal quale non si ritiene di discostarsi, ha più volte affermato che "per effetto dell’introduzione nel sistema normativo dell’art. 40, comma IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, nr. 490, come sostituito dall’art. 20 del decreto legislativo 28 giugno 2000, nr. 216, la posizione degli ufficiali collocati nel quadro di avanzamento non può più ritenersi indifferente o neutra rispetto al giudizio instaurato da un loro parigrado, atteso che, nel caso di accoglimento del ricorso e di rinnovazione positiva della valutazione a lui attinente, egli si inserisce nel ruolo non più in soprannumero ma al posto di un collega,…………….. così che non può negarsi che gli stessi, avendo interesse a conservare la propria posizione, assumono tutti la veste di soggetti controinteressati formali e sostanziali in quel giudizio". (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2008, nr. 5139; id. 21 maggio 2004, nr. 3342; id. 4 marzo 2003, nr. 1198; id. 15 maggio 2002, n. 2594)" (Cons. di Stato, sez. IV, 17 dicembre 2009, n.912).

– Conclusivamente l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e remissione della causa al giudice di primo grado, con rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello proposto e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, rinviando al TAR Emilia Romagna la ulteriore trattazione del ricorso di primo grado nei termini di cui in motivazione.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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