Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 27-05-2011, n. 21392

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del PG Dott. Salvi, per l’inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria con decreto del 9.2 – 7.4.2010 ha confermato il rigetto dell’istanza di revoca ex tunc della misura della prevenzione speciale di pubblica sicurezza (decreto del locale Tribunale in data 24.4.2009), proposta da C.R..

Avverso il decreto della Corte distrettuale ricorre personalmente l’interessato, deducendo violazione di legge perchè la motivazione sarebbe:

solo apparente, sul punto determinante del fatto oggettivo rappresentato dalla revoca ex nunc della sorveglianza speciale – definitiva – in ragione dell’assoluzione del C. dalla contestazione di partecipazione ad associazione, per fatti ascritti come consumati nel 2004, a fronte di una proposta di misura di prevenzione del 2006, con un’assoluzione temporalmente successiva all’inizio della procedura di prevenzione. In particolare, la richiesta formulata non era di rivalutazione del giudizio originario di pericolosità, bensì di "trasposizione" della giudizialmente accertata rescissione dei rapporti criminosi ancora in epoca precedente alla proposta della misura di prevenzione;

– illegittima, perchè avrebbe ignorato la statuizione in giudicato, con rilievi "non pertinenti" perchè precedenti il 2004. 1.1 Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che proprio gli elementi dedotti nella presente procedura erano stati tutti esaminati dal Giudice che aveva revocato ex nunc, e non ex tunc, la misura, ritenendo cessata, e non originariamente inesistente, la pericolosità, senza doglianza successiva del C. con le impugnazioni di rito possibili, e comunque argomentando la manifesta infondatezza del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Sulla pur concorrente manifesta infondatezza del ricorso (perchè la Corte distrettuale aveva piena cognizione nell’apprezzare se gli elementi a disposizione nel momento dell’originaria adozione della misura di prevenzione prescindessero dalla particolare vicenda processuale afferente il reato associativo, e ciò proprio in pertinenza logica e sistematica con la richiesta di revoca argomentata con la sollecitazione ad applicare un giudicato su fatto specifico) prevale la preclusione procedimentale evidenziata dalla parte pubblica.

Richiesta la revoca della misura sulla base di determinati elementi (in particolare proprio la sorte di quel peculiare processo), l’interesse della parte privata ad ottenere un provvedimento diverso da quello disposto dal giudice della prevenzione avrebbe dovuto essere coltivato mediante l’impugnazione tempestiva della deliberazione di quel giudice. La proposizione di altra richiesta, sugli stessi elementi e volta in definitiva a vanificare quel provvedimento (giacchè la revoca ex tunc non può che assorbire la revoca ex nunc, mettendola nel nulla), si risolve nella violazione della preclusione a rivalutare il medesimo materiale conoscitivo già adeguatamente valutato con apprezzamento non contestato, o comunque definitivo allo stato del suo contenuto e delle tematiche connesse, dirette e indirette.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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