Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-05-2011, n. 3199 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 9568/2008 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla T. E. I. s.r.l. avverso gli atti di indizione della gara indetta dal comune di Guidonia Montecelio per l’affidamento della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, coattiva e volontaria, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone spazi ed aree pubbliche COSAP e delle pubbliche affissioni.

La T. E. I. s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Guidonia Montecelio e AIPA s.p.a. si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 6748/08 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’impugnata sentenza.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione da parte della T. E. I. s.r.l. degli atti di indizione della gara indetta dal comune di Guidonia Montecelio per l’affidamento della concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, coattiva e volontaria, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone spazi ed aree pubbliche COSAP e delle pubbliche affissioni.

Con un primo motivo l’appellante sostiene che il Comune non avrebbe dovuto indire la gara, in quanto la stessa società ricorrente sarebbe stata ancora titolare del servizio in base alla proroga della precedente contratto del 23 ottobre 2002, disposta con la convenzione del 26 ottobre 2006.

Il motivo è privo di fondamento.

Il contratto del 23 ottobre 2002 (Rep. N. 29067/6290) riguarda effettivamente l’affidamento alla ditta T. E. I. s.r.l. della gestione del servizio di liquidazione ed accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per le annualità di imposta 1998 (e successive) e della riscossione e dell’accertamento della C.O.S.A.P..

Tale contratto, che scadeva il 31 dicembre 2008, è stato prorogato in base alla convenzione del 26.10.2006, sul cui ambito di applicazione le parti non concordano.

Condividendo le considerazioni svolte dal Tar, il Collegio ritiene che la corretta interpretazione dell’oggetto della proroga vada desunta dalla lettura dell’intera convenzione del 2006 e non dalla estrapolazione di una singola clausola.

Infatti, pur disponendo l’art. 6 della convenzione che "alla T. E. I. s.r.l. si concede la proroga del contratto a mio rogito in data 23 ottobre 2002- Rep. N. 29067/6290, citato, fino al 31 dicembre 2010, così come consentito dall’art. 3, comma 25, della Legge n. 248/2005.", tutte le restanti disposizioni della convenzione conducono a ritenere che la proroga è stata riferita esclusivamente all’affidamento del servizio concernente l’ICI.

Tale interpretazione è sorretta dal dato letterale delle seguenti clausole della convenzione del 2006:

a) l’art. 5 che dispone testualmente che " alla T. E. I. s.r.l. si concede la proroga del servizio di liquidazione ed accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, controllo e verifica delle banche dati ai fini dell’applicazione dell’ICI per i periodi di imposta anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008", senza alcun riferimento alla COSAP;

b) l’art. 4 riguarda minori entrate chiaramente riferibili alla sola riscossione ICI e così anche l’art. 7 concerne i soli avvisi di liquidazione dell’ICI;

c) l’art. 8 prevede una riduzione dell’aggio dal 35 % al 30 %, anche in questo riferibile alla sola riscossione ICI, tenuto conto che l’aggio era fissato nel 35 % per l’ICI e nel 18 % per la COSAP;

d) l’art. 9 prevede la risoluzione di diritto del contratto al momento dell’affidamento dell’attività di accertamento e liquidazione ICI alla costituenda società mista.

Senza alcun bisogno di richiamare anche le premesse della convenzione del 2006 e la proposta che ha dato origine alla proroga (sempre riferita alla sola ICI), è chiaro che l’intento delle parti è stato quello di prorogare fino al 31 dicembre 2010 l’affidamento all’appellante del servizio di riscossione dell’ICI, e non anche della COSAP.

Non essendo stato prorogato l’affidamento alla ricorrente del servizio di riscossione della COSAP, il comune appellato ha legittimamente adottato i contestati atti di indizione della nuova gara.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 66, co. 8, e 70, co. 1 e 2, del D. lgs. n. 163/2006 in quanto la pubblicazione del bando di gara nella GUCE e nella GURI non avrebbe rispettato il termine di legge di cui alle norme richiamate, con l’attribuzione di un termine inferiore a quello eventualmente ridotto di 40 giorni (dovendosi tenere conto, quale dies a quo, ai fini del computo dei termini minimi di legge, non la data, comunque non comprovata di inoltro del bando per la pubblicazione nella GURI, bensì il necessariamente successivo termine della intervenuta pubblicazione dello stesso sulla GURI, ai sensi del richiamato art. 66, co. 8, del D. Lgs. n. 163/2006).

La censura è inammissibile e, comunque, infondata nel merito.

L’inammissibilità deriva dal fatto che la ricorrente ha comunque partecipato alla procedura senza allegare alcun adeguato elemento, idoneo a dimostrare che la contestata brevità del termine abbia in concreto inciso sulla formulazione della sua offerta; peraltro, anche volendo ammettere che tale elemento non sia preclusivo, si rileva che la ricorrente non ha poi ritualmente impugnato l’esito della gara (aggiudicazione).

In ogni caso, ritenuto di dover condividere l’interpretazione del Tar in ordine alla riduzione del termine per la presentazione delle offerte a 40 giorni, a tale termine si applica l’art. 70, co. 2, del D. lgs. n. 163/2006, secondo cui "Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.".

Nel caso di specie, l’amministrazione comunale sostiene di aver trasmesso il bando in data 31.7.2008 con termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al 10.9.2008.

Il termine, previsto dal citato art. 70, comma 2 (ridotto a 40 giorni) è stato quindi rispettato, non potendosi condividere la prospettazione dell’appellante circa l’assenza di prova sulla data di trasmissione del bando.

Infatti, la indicazione di tale data nei documenti ufficiali della gara è confermata dagli atti prodotti dal Comune e, in particolare, dalla attestazione del 4 agosto 2008 da parte della società che cura per il comune la pubblicazione dei bandi e degli avvisi e, soprattutto, dalla comunicazione e.mail con cui in data 31.7.2008 il Servizio di pubblicazione della Comunità europea attesta la ricezione del bando, confermando quindi che in quella data lo stesso era stato trasmesso dal Comune.

4. Le ulteriori due censure sono improcedibili, in quanto:

a) la presunta illegittimità della autocertificazione delle referenze bancarie non assume rilievo, avendo l’aggiudicataria comunque prodotto le referenze bancarie già in sede di offerta;

b) ogni censura attinente ai criteri di attribuzione del punteggio è preclusa dalla mancata contestazione dell’aggiudicazione della gara, derivando la lesività delle violazioni solo dall’esito della gara (si rileva, peraltro, che nel bando erano indicate e specificate le componenti tecniche dell’offerta, oggetto della valutazione da parte della commissione di gara, incluso il punteggio massimo attribuibile per ciascuna di queste e il metodo parametrale ai fini dell’attribuzione del punteggio specifico, con conseguente infondatezza del vizio della presunta attribuzione di tali poteri alla Commissione).

5. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P. in favore di ciascuna parte appellata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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