Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-05-2011, n. 3198 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 28/1999 il Tar per l’EmiliaRomagna ha respinto il ricorso proposto da G. B. avverso il provvedimento del Servizio provinciale della difesa del suolo della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto il parere negativo in ordine alla realizzazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata.

G. B. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

La Regione Emilia Romagna si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione di un parere negativo reso dalla Regione Emilia Romagna in relazione alla richiesta del ricorrente di realizzazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata.

L’appellante deduce che il parere negativo, reso con riferimento alle norme antisismiche, sarebbe in contrasto con il precedente parere positivo reso dalla stesso Servizio provinciale della difesa del suolo sotto il profilo idrogeologico e con le stesse risultanze della relazione di sopralluogo, che ha accertato l’avvenuta stabilizzazione della zona; al massimo, il predetto Servizio avrebbe potuto autorizzare il piano con prescrizione, ma non vietare in assoluto l’edificazione senza una adeguata motivazione.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento.

In primo luogo, si rileva che il rilascio di un parere favorevole da parte dello stesso ufficio in relazione al rischio idrogeologico non è di per sé incompatibile con una diversa valutazione, effettuata con riguardo ad altro aspetto (rischio sismico).

La questione si sposta, quindi, sulla idoneità degli elementi istruttori a supportare il contestato parere negativo, che è adeguatamente motivato con il richiamo appunto delle relazioni degli uffici.

E’ pacifico che la zona sia interessata da una frana quiescente e la richiamata stabilizzazione della zona costituisce una delle affermazioni contenute nella relazione di sopralluogo, che l’appellante ha estrapolato al fine di sostenere la propria tesi.

Nella stessa relazione è, tuttavia, indicato che "dalla morfologia e dalle caratteristiche fisiche del versante emerse durante il rilevamento geologico, tenuto conto anche dell’estensione areale del progetto, non è possibile escludere che il tratto a monte e a N di loc. Le Vigne possa avere problemi di stabilità durante periodi di intense precipitazioni".

Tale rischio ha costituito il presupposto del parere impugnato e l’appellante non ha adeguatamente dimostrato la non correttezza dell’accertamento.

Il parere è stato, quindi, correttamente reso in senso negativo, non sussistendo i presupposti per un intervento autoritativo su un piano di iniziativa privata al fine di ricondurlo a legittimità con prescrizioni.

L’appellante avrebbe potuto, e può, proporre delle modifiche al piano al fine di superare i riscontrati elementi ostativi e di consentire – se possibile – la realizzazione dell’intervento in sicurezza.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

La peculiarità in fatto della controversia integra i presupposti per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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